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CONTRATTI “B–TO-B” E “B–TO-C”: nuove regole ed alcuni suggerimenti per la loro redazione
Tra le ultime novità in materia di contrattualistica, applicabili a tutti i livelli delle transazioni commerciali, compreso il settore dell’e – commerce, da segnalare l’ordinanza Cass. Civ. Sez. VI 30.03.2015 n. 6333 e, a livello comunitario, il recente Reg. UE n. 1215/12, entrato in vigore il 10 gennaio u.s. nella materia della competenza giurisdizionale in tutti i rapporti civili e commerciali.
Entrambi i provvedimenti, sia a livello giurisdizionale che legislativo, sono intervenuti sulla spinosa questione del foro competente, ovvero il luogo in cui le parti di un contratto decidono di “andare a litigare” in caso di controversie relative all’esecuzione dell’accordo tra loro.
L’ordinanza della Suprema Corte affronta la problematica dal punto di vista della tutela del consumatore: siamo, quindi, nel settore dei contratti B to C, ove si tenta di garantire al consumatore, in quanto soggetto contrattualmente più debole, una maggior tutela circa le condizioni contrattuali più delicate, tra cui, appunto, il foro competente in caso di lite.
La regola classica, recepita in Italia sulla scia degli interventi comunitari, è che, ex art. 33, comma 2 lett. U D.Lgs. N.206/05 (c.d. “Codice del Consumo”), il foro obbligatorio debba essere quello della residenza del consumatore, per venirgli incontro anche sul piano “geografico”.
Ma qui la Suprema Corte ha dato luogo ad un ribaltamento della consueta interpretazione della norma: nel caso che ci interessa, infatti, il consumatore aveva avuto particolare interesse ad incardinare la controversia presso il foro di residenza anagrafica, pur vivendo e lavorando altrove. Giunta la questione in Cassazione, quest’ultima ha sancito che, allorchè il luogo ove il consumatore vive sia diverso dal luogo di residenza anagrafica, ogni relativa controversia vada incardinata presso la prima delle due località.
In poche parole, in un contratto B to C, la diversa interpretazione del concetto di residenza potrebbe venire maggiormente incontro al professionista, nel caso in cui questi risieda e/o abbia la sede legale nello stesso luogo della residenza “di fatto” del consumatore.
In tal caso, infatti, il professionista non dovrebbere andare chissà dove ad incardinare la causa o a resistervi, potendola avere, per così dire, “in casa”.
Ergo, ove il consumatore, in qualità di promotore della causa, l’avesse incardinata nel posto sbagliato, il professionista potrebbe attivarsi per farla spostare altrove.
Interessante, infine, a livello comunitario, il Reg. UE n. 1215/12, che fornisce alcuni suggerimenti su come impostare la clausola contrattuale di scelta del foro nei contratti B to B.
Dal testo del Regolamento discende quanto segue:
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la pattuizione sul foro deve essere scritta e, per avere efficacia, non può mancare nemmeno nel caso della predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali (es. condizioni generali di vendita);
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se una parte impone, oltre al foro, anche la legge applicabile al rapporto, la validità del foro scelto, però si valuta alla luce della legge del foro, non alla luce della legge regolante il rapporto, quindi attenzione se la legge del foro e quella di regolazione del rapporto appartengono a stati membri diversi (se per un qualche motivo, cioè, la legge del foro non permettesse l’incardinazione della causa in loco, pare di capire che ci si potrebbe trovare davanti ad un foro differente da quello scelto, nonostante la pattuizione contrattuale);
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si può sempre scegliere, come foro compente, la giurisdizione di uno stato dell’Unione anche se non vi si appartiene;
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la scelta del foro non vale nel caso di previsione di legge di fori c.d. “esclusivi”, anche a vantaggio di soggetti contrattualmente deboli (es. materie come il lavoro, i rapporti assicurativi, il consumo etc..);
In caso di conflitto tra le parti – quindi in una fase più avanzata rispetto alla stipula dell’accordo - il Regolamento introduce, poi, due importanti previsioni:
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è sancito che il giudice del foro prescelto chieda espressamente alla parte chiamata in giudizio se accetti e/o contesti la sua giurisdizione (ciò a tutela di eventuali soggetti contrattualmente deboli);
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in generale, in caso di violazione della clausola di scelta del foro – e quindi in caso di azione incardinata altrove rispetto alla previsione contrattuale - se il convenuto rinuncia a contestare la giurisdizione, la causa resta dov’è.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiaro come la questione del foro competente sia sempre complessa e la relativa scelta, quando possibile, vada sempre ben ponderata.