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Condanna definitiva nei confronti del sindaco supplente: l’omessa dichiarazione determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 3° D.Lgs. 50/2016

05/09/2018
Fabio Caruso

TAR Roma, II°, 23/07/2018 n. 8286

La dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di moralità si estende anche ai sindaci supplenti?

La risposta del T.A.R. Lazio è affermativa e si basa su un’interpretazione estensiva dell’art. 80, comma 3° D.Lgs. 50/2016, nonché delle indicazioni del Comunicato 26/10/2016 del Presidente ANAC, con cui è stato delimitato l’ambito dei soggetti tenuti a rilasciare le predette dichiarazioni.

Nel caso in esame la ditta ricorrente, risultata aggiudicataria della gara indetta da Consip per “l’affidamento della fornitura di autoveicoli e servizi connessi ed opzionali”, veniva poi esclusa all’esito dei controlli sulla regolarità della documentazione a causa dell’insussistenza dei requisiti di moralità di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dei Contratti.

Motivo dell’esclusione risiedeva nella mancata dichiarazione di una sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. (divenuta nel frattempo irrevocabile) riportata da uno dei due Sindaci “supplenti” della ricorrente, che peraltro si era successivamente dimesso dall’incarico ed aveva anche espresso la volontà di cancellarsi dall’albo dei dottori commercialisti e revisori legali.

A detta della stessa società, quindi, la mancata dichiarazione di detto sindaco supplente non avrebbe potuto avere alcun effetto escludente, dal momento che il suo ruolo non rientrava tra quei soggetti indicati dalla norma che, ai fini del rilascio delle dichiarazioni, fa esclusivamente riferimento a “tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nonché ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali”.

Al contrario i Giudici capitolini hanno sposato l’interpretazione dell’art. 80 fornita dall’ANAC, sostenendo invece che anche ai membri del Collegio sindacale sono attribuiti rilevanti poteri di vigilanza e controllo, non limitati quindi ad un mero controllo di tipo contabile ma, più in generale, all’intera attività societaria.

È stata inoltre ritenuta del tutto ininfluente la circostanza che il soggetto in questione fosse un mero “supplente” dal momento che, ai fini dell’obbligatorio possesso dei requisiti di moralità, non assume rilevanza lo svolgimento “in concreto” della funzione di sindaco, risultando sufficiente l’attribuzione stessa della carica e quindi la titolarità “in astratto” del potere di controllo e vigilanza, che si determina all’atto stesso della nomina.

In conclusione, quindi, è bene ricordare come occorra sempre verificare – e dichiarare – il possesso dei requisiti di moralità anche nei confronti dei componenti del Collegio sindacale ed oltretutto, anche dei relativi supplenti.