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CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: il rispetto del termine per la conclusione del procedimento non e requisito di validita del provvedimento amministrativo

28/10/2013
Edoardo Di Gioia

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V DEL 11/10/2013 N. 4980

Il provvedimento amministrativo non è di per sé invalido per il solo mancato rispetto da parte dell’amministrazione procedente del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Interessante la sentenza del Consiglio di Stato in commento in quanto definisce in maniera precisa l’ambito di operatività della disciplina dei termini procedimentali previsti in generale all’art. 2 della L 241/1990.
IL FATTO
Un privato impugnava innanzi al TAR Campania il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva negato la concessione edilizia per la costruzione di un immobile sulla base del fatto che l’opera era in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. Il ricorrente sosteneva c he il provvedimento concessorio fosse in realtà già stato rilasciato a seguito di un parere positivo della Commissione Edilizia e che il provvedimento sopravvenuto, oggetto dell’impugnativa, fosse da considerarsi comunque immotivato ed invalido perché adottato oltre il termine di conclusione del procedimento edilizio.
Il TAR rigettava il ricorso ed il privato impugnava la negativa sentenza innanzi al Consiglio di Stato per i medesimi motivi del ricorso di prima istanza.
LA DECISIONE
Il supremo giudice amministrativo tuttavia rigettava il ricorso ritenendo in primo luogo del tutto impossibile considerare il parere della Commissione edilizia quale atto provvedimentale in quanto carente dei requisiti di legge. Inoltre, ed è questa la parte più interessante della sentenza, il consigli di Stato ha espressamente sancito, sulla scorta della propria precedente giurisprudenza, come i termini imposti dalla legge ai procedimenti amministrativi vadano intesi come termini acceleratori e non perentori. Essi sono fissati al fine di scandire i tempi dell’azione amministrativa e di rendere conseguentemente esperibile per i privati la tutela amministrativa di cui all’art. 2 L 241/1990 (poteri sostitutivi del dirigente o del superiore gerarchico nei confronti del responsabile del procedimento in ritardo) e la tutela giudiziale prevista nel Codice del Processo amministrativo (giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione ex art. 117 CPA). A ciò si aggiunga la possibilità di esperire una azione per il risarcimento dei danni che derivino dal ritardo dell’amministrazione, sempre secondo le regole del processo amministrativo.
Resta fermo tuttavia che l’amministrazione procedente non perde il potere di decidere per il solo scadere del termine procedimentale, anzi tale perdurare del potere è conseguenza necessaria delle caratteristiche di “doverosità e continuità” dell’azione amministrativa, pertanto laddove il provvedimento venga adottato esso dovrà essere valutato sulla base dei requisiti di validità di legge e non sulla base del mero ritardo dell’amministrazione.