Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

A.T.I.: la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto all'oggetto della gara e non in termini assoluti

18/10/2013

CONSIGLIO STATO, III°, 24/9/2013, N. 4711
La società capogruppo di un'a.t.i. deve possedere i requisiti di partecipazione richiesti in gara in misura maggioritaria e non in termini assoluti; è questa la soluzione resa dal Consiglio di Stato relativamente alla questione sollevata in una causa in cui veniva contestato come la mandataria di un raggruppamento avesse un fatturato inferiore rispetto a quello della propria mandante, sebbene superiore comunque a quello richiesto per essere capogruppo nell'appalto in questione e come ciò, di conseguenza, violasse le disposizioni di cui all'art. 95, comma 2° D.P.R. n. 554/99, oggi trasfuso nell'art. 275, comma 2° D.P.R. n. 207/2010, secondo cui “La mandataria [.] deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.
Per il Consiglio di Stato la contestazione non ha pregio in quanto la norma dispone che il possesso dei requisiti deve risultare, da parte della capogruppo-mandataria, in misura maggioritaria, riferendosi quindi alla sua quota di partecipazione all'associazione temporanea e non in relazione ai valori “assoluti” di detti requisiti rispetto a quelli delle altre associate.
Pertanto nel caso in questione la capogruppo doveva possedere un fatturato sufficiente a potersi intestare la quota maggioritaria di partecipazione alla gara e svolgere, di conseguenza, le relative prestazioni, ciò indipendentemente dal fatto poi che il suo fatturato complessivo era inferiore a quello della mandante; se così non fosse, infatti, si creerebbe un illegittimo vincolo restrittivo al mercato, con la necessaria “nomina” a capogruppo solo ed esclusivamente delle imprese di maggiori dimensioni.