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Il nuovo profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico: ambiti e confini di competenza
È del 6 Aprile scorso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha formalmente istituito la figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.). Detto Decreto ha recepito il contenuto dell’Accordo, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 Novembre scorso, contenente il vero e proprio profilo professionale dell’A.S.O.
Numerose sono le novità contenute in detto Accordo (formazione, requisiti di accesso, tirocinio, etc.) ma l’elemento cui prestare, senz’altro, maggiore attenzione è quello relativo al contesto operativo e alle attività e competenze di questa figura professionale, soprattutto se si considera che, fino a oggi, la stessa non è mai stata oggetto di alcuna disciplina normativa specifica.
L’art. 1 di detto provvedimento così prevede:
“(…) L’Assistente di studio odontoiatrico è l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione (…) che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori (…).
E’ fatto assoluto divieto all’Assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore (…)”.
L’art. 5 prosegue, poi, individuando le attività e le competenze della figura dell’A.S.O. e dispone:
“Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
d) Segretariale e amministrativo.
Il processo di lavoro e le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell’Allegato 1, che fa parte integrante del presente Accordo (…)”.
Per quanto qui di più stretto interesse, l’Allegato I prevede quanto segue:
Descrizione sintetica della figura:
Attenendosi alle disposizione dell’Odontoiatria, l’Assistente di studio odontoiatrico è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell’odontoiatria, di predisporre l’ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.
L’Assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
C) Assistenza all’odontoiatra:
Assiste l’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria; (….)
Individuata come sopra la figura dell’A.S.O. occorre, dunque, a questo punto, domandarsi che cosa debba intendersi con la locuzione di cui all’art. 1, comma 2, dell’accordo quadro ove si legge che è fatto divieto all’Assistente di studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente e ciò anche in presenza dell’odontoiatra. Ma, soprattutto, occorre chiedersi come detta locuzione possa essere collegata con quanto, invece, previsto all’interno dell’Allegato I, ove si dice che l’A.S.O. assiste l’odontoiatra nelle attività proprie dell’odontoiatria ed è chiamato a svolgere attività di tipo tecnico-clinico.
Quindi delle due l’una.
O all’assistente alla poltrona è effettivamente consentito coadiuvare l’odontoiatra e ciò attraverso l’esecuzione di tutte quelle attività che non siano strettamente riservate all’odontoiatra ma che, in ogni caso, vengano svolte sotto il diretto controllo e le precise e puntuali indicazioni di questi, dovendosi, pertanto, interpretare la dicitura “è fatto espresso divieto all’A.S.O. di intervenire direttamente sul paziente” come sinonimo di “è fatto espresso divieto all’A.S.O. di intervenire AUTONOMAMENTE sul paziente”.
Oppure, in caso contrario, precludendosi all’assistente alla poltrona ogni attività che si estrinsechi in un “contatto diretto” con il paziente, si finirebbe per svuotare completamente di contenuto quella funzione di “assistenza tecnico-clinica” all’odontoiatra – che pure è specificamente prevista dall’Allegato I all’accordo quadro del 23 Novembre scorso – limitando dunque, ingiustificatamente, l’operato dell’A.S.O. alle sole attività di carattere organizzativo, amministrativo e gestorio e svuotando, dunque, di significato e contenuti l’area delle funzioni c.d. “tecnico – cliniche” che, invece, la disciplina espressamente assegna all’A.S.O.
Quali, dunque, l’ambito e i confini di competenza della figura professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico? Può o non può intervenire sul paziente, entro i confini della propria specifica competenza? Difficile a dirsi con esattezza quale sarà l’interpretazione che di detto profilo daranno la giurisprudenza e gli esperti del settore, pur auspicandosi che la stessa non sia eccessivamente restrittiva.