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Clausola sociale: no all’obbligo di riassorbimento alle stesse condizioni del precedente datore di lavoro
Cons. Stato, V, 2/11/2020, n. 6761
Con la definizione di “clausole sociali” si fa riferimento a disposizioni normative che impongono ai datori di lavoro il rispetto di specifici standard di protezione sociale nello svolgimento di attività economiche in appalto o concessione.
Ciò con la finalità di perseguire la stabilità occupazionale del personale impiegato e, di contro, consentire agli appaltatori di accedere a benefici di legge o agevolazioni finanziarie.
L’art. 50 del Codice degli appalti ne prevede – a seguito della modifica operata dal DL. 56/2017 - l’obbligatorio inserimento nel caso di bandi/avvisi aventi ad oggetto affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera.
Da tempo la giurisprudenza amministrativa è intervenuta a delimitare la portata applicativa della predetta disposizione, per garantire un necessario bilanciamento con altrettanti valori di pari rango europeo e costituzionale (tra cui rileva in primis quello della libertà d’iniziativa d’impresa).
A tal proposito, costituisce un principio oramai consolidato quello secondo cui l’applicazione della clausola sociale non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario.
Se quindi da un lato è onere dell’appaltatore subentrante quello di salvaguardare i medesimi livelli retributivi dei lavoratori “riassorbiti”, ovvero in sostanza ad applicare il CCNL di riferimento indicato dalla S.A. (o più favorevole), è parimenti necessario che l’aggiudicatario garantisca al personale impiegato le medesime condizioni contrattuali ed economiche del gestore uscente?
Nel caso in esame una ditta impugnava la sentenza di primo grado del TAR dell’Emilia- Romagna, che ne aveva confermato l’esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari del Comune di Modena.
Motivo d’esclusione risiedeva appunto nella presunta mancata conformità dell’offerta economica presentata rispetto alle previsioni del Capitolato, in quanto “non rispettosa degli obblighi in materia di contratti di lavoro e lesiva dei diritti dei lavoratori”.
Infatti, in sede di controlli sulla conformità dell’offerta, veniva in particolare contestato all’aggiudicataria che il ribasso proposto sarebbe stato eccessivamente ridotto e comunque insostenibile rispetto al fine di assicurare ai lavoratori anche “gli scatti d’anzianità già maturati presso il precedente gestore del servizio”.
Proprio su tali profili faceva leva l’appellante, che contestava come non vi fosse nella disciplina di gara alcun obbligo di attribuzione ai lavoratori del medesimo livello di anzianità, né tantomeno l’applicazione della clausola sociale poteva spingersi sino a tal punto.
Considerazioni che sono state appoggiate in toto anche dallo stesso Consiglio di Stato che in proposito ha espressamente affermato come:
- l’applicazione della clausola sociale deve attuarsi nel rispetto dell’autonomia organizzativa e imprenditoriale del nuovo appaltatore, con l’effetto che non poteva comportare un obbligo indiscriminato all’assunzione del personale uscente;
- la clausola sociale non può in ogni caso implicare la conservazione degli scatti d’anzianità in capo ai dipendenti, né un vincolo rispetto al corrispondente “inquadramento del personale”.