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A.T.I. verticale: è possibile in assenza di chiara indicazione nella lex specialis?
Cons. St., V, 07/10/2020, n. 5936
L’A.T.I. costituisce una particolare forma di collaborazione temporanea e occasionale tra imprese, che si riuniscono in vista della partecipazione ad una determinata gara di appalto.
Le A.T.I. si distinguono in “orizzontali” e “verticali”. La distinzione non è puramente nominalistica, in quanto fa riferimento alle specifiche e concrete attribuzioni delle imprese facenti parte del raggruppamento, nonché sulla loro qualificazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
In particolare, le A.T.I. “orizzontali” si definiscono come riunioni di operatori economici finalizzate a realizzare lavori della medesima “categoria” (nel caso degli appalti di opere), ovvero della medesima “prestazione” (nel caso degli appalti di forniture e servizi).
Al contrario, nei raggruppamenti “verticali” si ha una suddivisione dell’esecuzione dell’appalto ben individuata e marcata, in quanto la mandataria esegue i lavori della categoria prevalente e/o le prestazioni di servizi e forniture indicate come “principali” anche in termini economici, mentre le imprese mandanti eseguono le parti indicate come “secondarie”.
In sintesi, è quindi possibile affermare che l’A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o “associande”) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre l’A.T.I. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.
Indipendentemente dalla tipologia di A.T.I. sussiste comunque l'obbligo per le imprese raggruppate d'indicare le parti del servizio facenti capo a ciascuna di esse, senza che però debba pretendersi l'esatta corrispondenza tra quote di partecipazione e quote d'esecuzione.
Resta comunque fermo che ciascuna impresa debba necessariamente essere qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità compiute nella normativa di gara.
Ma in presenza di diverse tipologie di prestazioni elencate nei documenti di gara, è sempre possibile partecipare mediante un A.T.I. di tipo verticale?
Nel caso in esame, uno dei potenziali partecipanti alla procedura decideva d’impugnare la disposizione del Capitolato di gara relativo all’appalto inerente al “servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali della regione Lombardia”, che stabiliva come il servizio oggetto di gara avrebbe potuto essere svolto solamente da contraenti iscritti nell'apposito “Albo ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi”.
Motivo dell’impugnazione risiedeva nel fatto che l’iscrizione al predetto albo “riscossori” doveva essere dimostrata anche nel caso di partecipazione in R.T.I. e quindi dai singoli partecipanti al raggruppamento, sebbene la lex specialis ricomprendesse – accanto al servizio di riscossione – una serie di prestazioni (servizi postali, gestione utenza, formazione) diverse tra loro ed aventi pari rilevanza economica.
Il Giudice di primo grado decideva di accogliere il ricorso proposto, rilevando appunto la contraddittorietà ed irragionevolezza della disposizione del Capitolato, proprio in virtù “dell’eterogeneità” delle prestazioni descritte dalla lex specialis.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza di primo grado, rilevando come la lex specialis non avesse in realtà previsto alcuna precisa distinzione tra i diversi servizi indicati nell’appalto, che dovevano perciò ritenersi tutti principali.
Pertanto, in forza di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che qualora la lex specialis non distingua esplicitamente tra prestazioni “principali” e “secondarie”, deve essere in radice esclusa la possibilità di partecipare mediante raggruppamenti di imprese di tipo verticale.
Ciò significa che in questo caso tutti i singoli componenti dell’ATI avrebbero dovuto possedere tutti i requisiti di qualificazione previsti dal bando, compresa la previa iscrizione al bando dei riscossori contabili.
È quindi possibile concludere che la mera descrizione/elencazione di diversi servizi da aggiudicare all’interno del bando di gara non può ritenersi sufficiente a determinare una diversa “graduazione” tra le diverse prestazioni e quindi a consentire la partecipazione medianti R.T.I. di tipo verticale.