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Agcm e ricorso avverso gli atti della pa lesivi della concorrenza: un potere procedimentalizzato?
T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 6 maggio 2013 , n. 4451
L’Authority per la Concorrenza, non può direttamente impugnare gli atti delle pubbliche amministrazioni, essendo tale potere condizionato, ex art. 21 bis L 287/1990, al preventivo esperimento del procedimento previsto al comma 2 della stessa norma, che prevede l’instaurazione di un contraddittorio con l’Ente che ha adottato l’atto censurabile sotto il profilo della tutela della concorrenza. Il giudice amministrativo romano con la sentenza in esame si è pronunciato su una questione ampiamente dibattuta anche in dottrina. Queste le premesse giuridiche. L’art. 21 Bis della L 287/1990 prevede al comma 1 una generale legittimazione ad agire in giudizio dell’Antitrust “contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”. Al comma 2 della medesima disposizione si descrive poi un procedimento amministrativo in base al quale l’Authority “se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni”. Ora, nel caso di specie, l’Authority aveva impugnato direttamente innanzi al TAR Lazio una delibera di un comune che stabiliva limitazioni per l’ingresso alla ZTL solo per i servizi di noleggio auto con conducente autorizzati da Enti diversi del comune in questione. In tali misure l’Antitrust ravvisava una palese lesione della concorrenza non giustificata da alcuna ragione di pubblico interesse. Ritenendo, dunque, la delibera con tutta evidenza discriminatoria l’Authority ricorreva direttamente al giudice amministrativo, senza l’instaurazione con il Comune del contraddittorio amministrativo previsto al comma 2 dell’art. 21 bis L 287/1990. L’Authority riteneva in sostanza che con l’art. 21 bis si fosse previsto un doppio set di poteri di intervento, al comma 1 la possibilità di impugnazione diretta del provvedimento ritenuto con tutta evidenza illegittimo, al comma 2 un procedimento amministrativo solo eventualmente da concludersi con un ricorso al TAR, per i casi di violazioni recuperabili mediante un’opera di “moral suasion” nei confronti della PA in sede amministrativa. Di diverso avviso il Giudice amministrativo romano, che nella sentenza in esame ravvisa invece la sussistenza di un’unica tipologia di ricorso, disciplinato unitariamente dall’art. 21 bis, che prevede dunque una fase amministrativa, di cui al comma 2, che “non costituisce, pertanto, una mera eventualità, ma è l’espressione dell’ordinario modus procedendi dell’Autorità, in particolare là dove non sia stata dotata di poteri di enforcement ovvero di poteri consultivi tipizzati”. Dunque inammissibile il ricorso diretto dell’Antitrust ed eventualmente lasciata ad iniziative di privati la possibilità di vedere censurata la delibera comunale innanzi al giudice amministrativo nei termini ordinari e con riferimento, ovviamente, alle posizioni soggettive eventualmente lese dal provvedimento comunale in questione.