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ACCESSO ATTI: si puo negare l'accesso a documentazione sanitaria?
Consiglio Stato III° 21/10/2013, n. 5099
Una recente pronunzia del Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui l'istanza d'accesso agli atti può avere ad oggetto solamente documentazione di cui la P.A. sia già in possesso, non potendosi al contrario pretendere che la stessa compia - per conto dell'istante - attività di formazione o di elaborazione dei dati. Nel caso di specie il soggetto istante aveva richiesto ad un'A.S.L. l'esibizione di documentazione riguardante l'intervento di emergenza eseguito nei confronti del fratello, deceduto successivamente in circostanze poche chiare ed, in particolare, il cd “report” della centrale operativa in merito all'intervento, le Linee-guida seguite dalla regione Calabria per gli interventi di rianimazione cardio-polmonare nonché gli esami ed interventi clinico-sanitari effettuati sul paziente prima dell'avvenuto decesso.
Tali documenti, seppur depositati dall'Amministrazione nel corso del giudizio, venivano ritenuti insufficienti dal ricorrente, il quale decideva pertanto d'appellare la sentenza del TAR che aveva dichiarato soddisfatta l'istanza presentata dal fratello del defunto.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la pronuncia di 1° grado sull'assunto che la domanda d'accesso debba riferirsi a documenti specifici già in possesso della P.A. e risolvendosi, in caso contrario, in un controllo generalizzato dell'attività nei cui confronti l'accesso viene esercitato; qualora infatti l'istanza non attenga a specifici documenti riferiti alla vicenda principale, ma investa ad esempio le Linee-guida o i Protocolli seguiti dalle Aziende sanitarie, si corre il rischio che lo strumento dell'accesso venga utilizzato non allo scopo di richiedere informazioni in possesso della P.A. quanto piuttosto di sindacarne il modus operandi ed il rimedio dell'accesso agli atti non può invece attenere alle modalità operative dell'Azienda sanitaria, eventualmente da farsi valere in una diversa (e piu' appropriata) diversa sede.
L'istanza di accesso deve pertanto essere ritenuta ammissibile solo ed esclusivamente nel limite in cui venga utilizzata per ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso la P.A. e non qualora sia presentata per indurre o costringere l'amministrazione a formare atti nuovi, ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti.