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ACCESSO ATTI: il diniego d'accesso per erronea interpretazione dellla figura di gestore di un pubblico servizio

19/02/2013
Fabio Caruso

TAR Lazio, Roma, III°, 1/2/2013 n. 1153

Una recente sentenza del TAR Lazio in materia di accesso agli atti - principio fondamentale dell’attività amministrativa, la cui finalità è quella di assicurarne l’imparzialità, la trasparenza e, quanto più possibile, la partecipazione - interviene in modo particolare sulla determinazione dei soggetti nei cui confronti è esercitabile tale diritto. Nello specifico il CODACONS aveva proposto ricorso nei confronti di NTV S.p.a., la società che opera da circa un anno sulla rete ferroviaria ad alta velocità in concorrenza con il gestore pubblico, la quale si era rifiutata di concedere l’accesso ai documenti riguardanti il sistema di connettività wi-fi presente sui treni “ITALO”. Detta istanza d'accesso era stata avanzata sul presupposto della riconducibilità della società NTV alla categoria di “gestore di un pubblico servizio”, stante il tenore dell’art. 23 L.n. 241/1990 secondo cui “il diritto di accesso [.] si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi” di talchè, ai fini dell'esercizio del diritto, è accessibile “non solo l’attività puramente autoritativa, ma tutta l’attività funzionale alla cura degli interessi pubblici [in quanto] sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato”(Cons.St., Adunanza Plenaria n. 4 del 22/04/1999). Ciò che rileva ai fini dell’ostensibilità dei documenti richiesti, dunque, non è la natura pubblica o privata del soggetto bensì l’oggetto dell’attività di pubblico interesse (identificata dal diritto nazionale e comunitario) esercitata dal soggetto nei confronti risulta appunto formulata tale istanza, ragion per cui l’applicabilità delle norme sulla trasparenza non riguarda le sole PP.AA. “in senso stretto” ma anche quei soggetti che, sebbene privati, sono tuttavia chiamati all’espletamento di attività di pubblico interesse quali i concessionari di pubblici servizi, le società in house, le società miste a capitale pubblico privato ecc. Il Collegio giudicante ha tuttavia respinto, nel caso di specie, la domanda d'accesso formulata dal Codacons, che sarebbe incorso nell’evidente equivoco di ritenere che “qualunque soggetto autorizzato ad esercitare attività di trasporto passeggeri, nella specie, su rotaia, è per ciò solo titolare di un pubblico servizio”; al contrario, secondo il giudice amministrativo, occorre prescindere dalla connotazione “pubblica” o “privata” del soggetto esercente un pubblico servizio in quanto ciò che rileva, sotto il profilo oggettivo, è che lo stesso trovi fondamento in una norma legislativa che ne dispone l’obbligatorietà e ne stabilisce la disciplina ed il funzionamento. Così in particolare, nell’ambito del trasporto ferroviario (disciplinato dalla Legge n. 166/2002), risulta previsto che i soggetti che esercitano i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale siano assoggettati al regime degli obblighi del servizio pubblico regolati con appositi contratti di servizio pubblico e come al contrrario la società NTV, operante in regime di concorrenza con il soggetto pubblico per il solo settore dell’alta velocità ferroviaria – e dunque al di fuori di uno specifico contratto di pubblico servizio (che imporrebbe specifici obblighi, primo fra tutti quello di assicurare l’universalità del servizio) - dev'essere proprio per tale motivo esclusa dall’operatività delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. In altri termini l’attività svolta da NTV, non potendosi considerare di “pubblico interesse”, non può di conseguenza essere assoggettata alle norme sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni tra cui rientra, a pieno titolo, il diritto di accesso in quanto applicabile solo a quei soggetti svolgenti particolari attività “sottoponibili” (appunto) alla massima trasparenza.