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Accessibilità dei documenti e diritto alla difesa: quale equilibrio in ambito sanitario?

20/02/2020
Silvia Pari
Cons. Stato, III, 31/01/2020, n. 808

Fra i temi più dibattuti, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale sanitaria, vi è quello relativo alla possibilità per i privati di accedere agli atti con i quali la struttura sanitaria gestisce e governa il proprio rischio clinico.

La norma di riferimento è, in tal senso, l’art. 16 della L. n. 24/2017 il quale, come noto, afferma che i verbali e gli atti frutto delle attività di gestione del rischio clinico non sono acquisibili o utilizzabili nell’ambito dei procedimenti giudiziari.

L’intento che ha guidato il Legislatore nell’adozione di questa norma è, di tutta evidenza, quello di salvaguardare il diritto alla difesa della struttura sanitaria che, quando si trova a dover istruire un sinistro, non deve temere che gli atti con i quali lo disamina e lo affronta possano essere fatti oggetto di una richiesta di accesso da parte del paziente e/o dell’eventuale ulteriore interessato.

Che cosa, dunque, può essere oggetto di esibizione al paziente, laddove costui lo richieda, e che cosa, invece, deve rimanere coperto da quello che potremmo definire un vero e proprio “segreto istruttorio”? 

La risposta a detto quesito non è stata sempre univoca da parte della giurisprudenza, non mancando pronunce nelle quali è stato stabilito che sostanzialmente ogni atto che riguardi il paziente (e, dunque, anche la perizia medico-legale disposta sul caso dalla struttura sanitaria oppure i verbali del Comitato Valutazione Sinistri o analoghi) debba essere fatto oggetto di ostensione.

Una delle più recenti pronunce in materia è stata resa dal Consiglio di Stato il 31 Gennaio scorso (sent. n. 808/2020). Il caso riguardava gli eredi di una paziente che aveva formulato istanza di accesso alle perizie medico-legali espletate dalla struttura in merito all’avvenuto decesso e, trattandosi di struttura ospedaliera pubblica, al verbale del Comitato Valutazione Sinistri nell’ambito dei quale il caso era stato disaminato. 

A fronte del diniego opposto dall’Azienda, giustificato dalla necessità di tutelare il proprio diritto alla difesa, gli eredi della paziente adivano il TAR territorialmente competente il quale, invece, riteneva di accogliere l’istanza di accesso formulata, ritenendo che, sulla base del generale principio di trasparenza che caratterizza le attività della P.A., detto accesso non potesse essere negato.

L’Azienda proponeva, dunque, appello avanti al Consiglio di Stato, sottolineando che gli atti ai quali era stato richiesto l’accesso, in quanto contenenti valutazioni di carattere strategico e difensivo, dovessero soggiacere alla prescrizione di cui al sopra richiamato art. 16, L. n. 24/2017.

La risposta fornita, in tal senso, dal Consiglio di Stato, pare suggerire la necessità di adottare una via mediana. Il Giudice di secondo grado, infatti, nell’accogliere parzialmente l’appello presentato dall’Azienda, ha ritenuto di affermare quanto segue:

“(…) gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono (…) nell’ambito di un processo funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo (…), ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda) (…).

Consegue, dai rilievi svolti, che l’appello deve essere parzialmente accolto (…), nel senso che l’esibizione dei documenti in oggetto dovrà avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis, etc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione (…), accompagnate dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione, elaborate in funzione del contenzioso instaurato (…)”.

Attenzione, dunque, ai limiti di applicabilità della norma contenuta nell’art. 16, L. n. 24/2017, perché, se pure è ivi contenuto un limite alla ostensibilità dei documenti attinenti la gestione del rischio clinico, la stessa deve essere contemperata con i generali principi di trasparenza e accessibilità che da sempre informano l’attività della P.A.