Stazione appaltante, chiarimenti depotenziati

03/05/2023

di Alberto Grifone

"I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante ai concorrrenti di una gara relativamente alla lex specialis sono ammissibili solo se contribuiscono a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa si giunga ad attribuire un significato e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso". 
In questo caso si verrebbe a configurare una vera e propria modifica dell'oggetto dell'affidamento.
Così il TAR Palermo, sez. I, con sentenza 1200/2023 che accoglie il ricorso presentato da un'azienda diagnostica (assistita dallo Studio Stefanelli&Stefanelli). Per il Tar vige una vincolatività assoluta delle previsioni del capitolato tecnico di gare che i meri chiarimenti rilasciati dall'amministrazione non possono scalfire. Il principio di equivalenza non può essere invocato per ammettere offerte che sul piano oggettivo non rispettino le caratteristiche tecniche minime obbligatorie, pena la sostanziale alterazione dell'oggetto del contratto. La difformità sostanziale del bene offerto che difetti dei requisiti minimi imposti in gara, esclude il principio di equivalenza funzionale e determina esclusione.