Stefanelli & Stefanelli: legittimo il versamento postumo del contributo Anac

15 FEBBRAIO 2023


Stefanelli&Stefanelli, con l’avvocato Andrea Stefanelli, ha assistito Becton Dickinson Italia nel procedimento d’impugnazione del provvedimento di esclusione comminata a suo carico poiché il versamento del contributo Anac era stato saldato dopo la presentazione dell’offerta.
«Trattavasi – si legge in una nota dello studio – di una gara indetta dalla Centrale Acquisti della regione Umbra per l’affidamento della fornitura di dispositivi per accesso vascolare centrale e periferico per le aziende sanitarie regionali. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’impugnazione proposta dalla società americana, con la pronuncia n. 1175 del 3/2/2023, ha ritenuto d’accogliere l’appello partendo da una interpretazione eurounitariamente orientata – che predilige una possibile sanatoria del pagamento a prescindere dalla data di sua effettuazione – in ragione del fatto che detto versamento risultava del tutto estraneo al contenuto “sostanziale” dell’offerta di gara. La previsione della lex specialis della gara di pagamento obbligatorio della tassa prima della scadenza del termine di partecipazione si palesava quale clausola “viziata” in quanto non consentiva la sanatoria di un omesso comportamento (il versamento del contributo ANAC) che, se anche eseguito successivamente al termine di partecipazione, non atteneva al contenuto convenzionale delle offerte né falsava la concorrenza (in quanto, alla fine, tutti i concorrenti avevano versato la stessa somma), ragion per cui non si configurava alcuna violazione dei principi (comunitari e nazionali) sottesi alle procedure ad evidenza pubblica e dunque l’estromissione si dimostrava una sanzione del tutto eccessiva Per la prima volta il CdS ha sancito la possibile riammissione ad una procedura selettiva dell’operatore economico in grado di dimostrare la regolarità del pagamento – ancorché “tardivo” – del contributo ANAC, venendo così previlegiata la possibilità d’accedere alla competizione pubblica, in ottica di favor partecipationis, a fronte di una sanzione espulsiva che risultava eccessivamente lesiva. Decisione tanto più valida in quanto, dall’esito della riapertura della gara, la concorrente riammessa è risultata poi vincitrice della procedura in quanto la sua è stata l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle delle altre partecipanti».

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