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Il Tar Campania: no alle partnership dell’ASL con strutture private non accreditate

19/04/2017
Giorgia Verlato
Edoardo Di Gioia

TAR Campania, sez. V°, 22/02/2017, n. 1057

Il Giudice amministrativo torna su un tema importante nel settore sanitario: le regole del partnerariato pubblico privato per l’erogazione dei servizi sanitari.

Nella sentenza il TAR Campania ha riaffermato l’omnicomprensività del sistema di accreditamento istituzionale stabilendo che l’esternalizzazione dei servizi sanitari di assistenza e cura possa avvenire solamente a condizione che i soggetti incaricati del servizio siano in regime di accreditamento.

Questa la vicenda su cui il giudice amministrativo si è pronunciato.

Alcune strutture accreditate per la fornitura di prestazioni di riabilitazione impugnavano, davanti al Tar di Napoli, la deliberazione con cui l'Asl di riferimento aveva approvato il disciplinare tecnico teso ad indire una gara per l'affidamento in appalto di prestazioni psicologiche, infermieristiche, riabilitative, dietistiche e socio sanitarie per le cure domiciliari.

L'A.s.l. si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso, poiché, tra l’altro, le prestazioni di assistenza domiciliare oggetto dell’appalto sarebbero state ad ogni modo svolte sotto il monitoraggio e controllo della A.s.l. stessa.

Il Collegio campano riteneva tuttavia fondato il ricorso.

Il Giudice amministrativo rilevava, in coerenza con i suoi precedenti giurisprudenziali, l'impossibilità di erogazione delle prestazioni domiciliari da parte di soggetti non accreditati ex d.lgs. 502/1992.

Le prestazioni oggetto del provvedimento disciplinare, infatti, rientravano nell'ambito dei L.E.A. e, pertanto, avrebbero dovuto essere erogate in via esclusiva dalle strutture pubbliche e/o dalle strutture private in possesso di autorizzazione e accreditamento, così come statuito dall'art. 8-bis del su indicato decreto in un regime di c.d. “concorrenza amministrata”.

La procedura atipica prospettata dall'A.s.l., invece, non avrebbe assicurato il requisito degli standards minimi che il servizio sanitario è obbligato a garantire nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

La sentenza, dunque, cristallizza il principio secondo cui non si può provvedere ad esternalizzare una attività di cura ed assistenza sanitaria istituzionalmente spettante all' A.s.l, al di fuori di una gestione accreditata.

Tale assunto fa emergere il punto d'arrivo che sembra aver raggiunto oggi la Giurisprudenza in merito alla c.d. esternalizzazione dell'attività sanitaria, tramite la c.d. sperimentazione gestionale disciplinata dall' art. 9 bis, D. lgs. 502/1992.

Le sperimentazioni gestionali sono possibili ma, in quanto strumento atipico di affidamento dei servizi sanitari da erogarsi in regime pubblicistico, rispetto al sistema accreditamento e accordi contrattuali, possono essere utilizzate solo ove ricorrano i presupposti di legge e secondo le stringenti modalità previste dallo stesso art. 9 bis del D.lgs. 502/2992. Ogni qual volta, dunque, non si verta in un ambito di una nuova forma di sperimentazione gestionale non si può procedere ad alcuna esternalizzazione delle prestazione di cura e assistenza sanitaria se non ricorrendo alle strutture accreditate.

 

Conclusioni

In definitiva il Giudice amministrativo campano conferma, seguendo la propria giurisprudenza, la tipicità del c.d. sistema delle tre A (Autorizzazione, accreditamento ed accordo contrattuale) previsto agli artt. 8 ter e ss. D.lgs. 502/1992 che garantisce in uno il possesso dei requisiti di qualità degli erogatori privati e la conformità degli stessi alla programmazione sanitaria regionale e locale che, come noto, è funzionale da un lato alle ragioni di distribuzione sul territorio dei servizi sanitari e, dall’altro, alle prospettive di contenimento della spesa sanitaria che in particolare in Regioni come la Campania vanno considerate prioritarie in considerazione del deficit della sanità pubblica.

Resta tuttavia forte l’impressione che il metodo “accreditamento istituzionale”, pur descrivendosi come un sistema di concorrenza amministrata, resti un sistema sostanzialmente chiuso, incapace di cogliere i frutti che potrebbe invece produrre una maggiore concorrenzialità nell’accesso al mercato dei servizi sanitari resi in ambito pubblicistico e che, invece, proprio il metodo delle sperimentazioni gestionali e i principi di concorsualità enfatizzati nel nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni sembrano poter garantire lasciando comunque all’autorità amministrativa la prerogativa di selezionare i propri partner in base proprio ai requisiti di qualità a tutela della salute dei cittadini.