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RECUPERO CREDITI NELL’UNIONE EUROPEA: operativo il sequestro conservativo sui conti bancari

08/03/2017

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 655/2014

Regolamento attuativo della Commissione n. 1823/2016

I numeri parlano chiaro.

Oltre un milione di piccole e medie imprese all’interno del mercato comune europeo incontrano difficoltà nel recuperare i crediti transfrontalieri, con una perdita che l’UE stima in oltre 600 milioni di Euro. Ciò si traduce in un evidente danno per le imprese ma anche in un freno per lo sviluppo del mercato comune europeo.

L’ introduzione dell’Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo (OESC) sui conti bancari nasce proprio per assicurare alle imprese europee una procedura semplice e veloce per il recupero dei crediti transfrontalieri, prima con il Regolamento 655/2014 che ha istituito l’OESC e infine con il Regolamento 1823/2016, che ha creato i cd “moduli standard”, rendendo di fatto operativo il nuovo istituto a far data dal 18/1/2017.

Vediamo brevemente quali sono i requisiti e le modalità di utilizzo della nuova procedura.

In primo luogo l’istituto è applicabile esclusivamente al recupero di crediti transnazionali, ovvero in quei casi in cui i conti bancari su cui effettuare il sequestro si trovano in uno stato diverso da quello del creditore o dell’autorità giudiziaria che dovrà emettere il provvedimento autorizzativo.

L’applicazione dell’OESC è inoltre limitata ai crediti pecuniari di natura civile e commerciale.

La OESC potrà essere richiesta

1)    sia che il creditore sia già in possesso di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico

2)    sia che il creditore non abbia ancora ottenuto un titolo ma si appresti ad agire in tal senso.

L’autorità adita dovrà pronunciarsi in termini brevissimi ed il debitore non sarà sentito prima dell’emissione dell’ordinanza di sequestro, che gli sarà comunicata solo dopo tre giorni dall’attuazione del sequestro.

E’ evidente che la tempestività della procedura nonché l’”effetto sorpresa” del sequestro nei confronti del debitore sono le caratteristiche che rendono la procedura particolarmente interessante, impedendo al debitore insolvente di distrarre il denaro presente sui suoi conti bancari.

Altra novità importante è la predisposizione dei c.d. moduli standard, contenuti nel Regolamento attuativo n. 1823/2016, il cui utilizzo è stato pensato al fine di rendere l’accesso alla procedura intuitivo e più snello per i creditori nonché omogeneo in tutti gli stati membri.

Ottenuta l’autorizzazione in uno dei paesi della UE, la OESC sarà riconosciuta automaticamente in qualsiasi altro stato membro.

La sua attuazione comporterà il sequestro conservativo delle somme contenute nel conto corrente del debitore, con obbligo della banca di rilasciare la dichiarazione di capienza.

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità per i creditori di ottenere informazioni sulla presenza di conti correnti di un determinato debitore in ciascuno stato membro per il tramite delle Autorità di informazione di ogni paese; va purtroppo segnalato a tal proposito che i vari stati dell’UE non hanno ancora individuato le Autorità di informazione competenti.

E’ auspicabile che gli stati provvedano al più presto, così da rendere pienamente operativo un istituto che si pone l’obiettivo non secondario di facilitare e rendere meno oneroso il recupero dei crediti transnazionale delle PMI.