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Obbligo di emissione della fattura elettronica per la cessione di beni o la prestazione di servizi tra soggetti privati: regole tecniche

10/05/2018

Provv. Agenzia delle Entrate, 30/4/2018 Prot. 89757/2018

L’art. 1, comma 909, Legge 205/2017 ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia a far data dal 1/1/2019.

L’art.1, comma 917 della Legge 205/2017 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per la cessione di benzina o di gasolio nonché in riferimento alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di un contratto di appalto con una pubblica amministrazione; in quest’ultima ipotesi in particolare l’obbligo di fatturazione elettronica si applica nell’ambito dei rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la PA contraente nonché tra il primo ed i soggetti di cui si avvale in qualità di subappaltatori.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le regole tecniche per:

  • la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione;
  • la trasmissione e la ricezione dei file al Sistema di Interscambio (SdI);
  • i controlli effettuati dal SdI.

Con l’intento dichiarato di rendere il processo di fatturazione elettronica il più semplice ed automatico possibile, l’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione degli operatori commerciali (punto 8 del provvedimento):

  • un software per la predisposizione della fattura elettronica;
  • una procedura web e un’app per la predisposizione e la trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • un servizio web di generazione di QR-Code per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico per la ricezione dei file; nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione all’indirizzo mail registrato;
  • un servizio di ricerca delle fatture emesse e ricevute attraverso il SdI;
  • servizi web informativi e di assistenza.

L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione un servizio di conservazione elettronica delle fatture emesse e ricevute attraverso il SdI, mediante l’adesione all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (punto 7) – www.agenziaentrate.gov.it