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L’autorizzazione per lo studio odontoiatrico e necessaria solo quando svolge attivita pericolosa

30/05/2013

Cassazione Civile – Sez. II 30 aprile 2013 n. 10207

Di amplissima portata innovativa la recentissima sentenza Cassazione Civile – Sez. II 30 aprile 2013 n. 10207 in materia di autorizzazione degli studi odontoiatrici. Il quesito posto al giudice può così sintetizzarsi: l’art. 8-ter del D.Lgs. 502/’92 richiede che tutti gli studi odontoiatrici siano indistintamente soggetti ad autorizzazione sanitaria, oppure la norma trova applicazione solo in determinati casi? Andiamo per ordine. Con il c.d. Decreto Bindi (D.Lgs. 229/’99) viene introdotto l’art. 8-ter sulle autorizzazioni sanitarie degli studi professionali che così stabilisce: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente... ". Le discipline regionali intervenute in attuazione della norma (anche a seguito della modifica del Titolo V Costituzione) hanno per lo più utilizzato le stessa formulazione letteraria del sopracitato art. 8-ter. In fase di applicazione pratica, poi, tutte le Regioni hanno interpretato la disciplina in senso ampio: si è cioè ritenuto che “tutti” gli studi odontoiatrici dovessero possedere l’autorizzazione sanitaria, senza entrare nel merito delle effettive attività svolte. In altre parole, senza verificare se (sotto il profilo di fatto) le procedure cliniche espletate fossero “di particolare complessità” o comportassero un “rischio per la sicurezza del paziente”, si è ritenuto che l’erogazione di tutte le prestazioni odontoiatriche, in quanto tali, necessitassero di una autorizzazione sanitaria. Quindi per tutti gli studi odontoiatrici, indipendentemente dalla tipologia di prestazioni erogate, è stata chiesta l’autorizzazione sanitaria. Oggi sul punto è intervenuta la Cassazione con una interpretazione diversa. Decidendo su una controversia – già risoltasi favorevolmente in primo e secondo grado– la Suprema Corte ha accolto la tesi di un odontoiatra di Fermo il quale sosteneva di non svolgere prestazioni a rischio per la salute del paziente e che conseguentemente non poteva essere pretesa l’autorizzazione sanitaria. Così si legge in sentenza La tesi svolta dal [Comune], secondo cui la normativa di settore sottoporrebbe ad autorizzazione dell'Autorità preposta l'apertura di qualsiasi studio odontoiatrico, non appare infatti trovare alcuna conferma nelle disposizioni di legge richiamate dal Comune ricorrente, le quali prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente. In sostanza l’obbligo di autorizzazione non scatta automaticamente per tutto gli studi odontoiatrici, ma sussiste solo in presenza di elementi di fatto – che vanno accertati – che dimostrano l’erogazione di prestazioni che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Ora si aprono nuovi dilemmi: quale sono le prestazioni che non “comportano un rischio per la sicurezza del paziente”? e, viceversa, quali sono quelle che (invece) comportano un rischio? E nel caso in cui, in uno studio privo di autorizzazione, si presenti un paziente che chiede una prestazione “a rischio” cosa succede?