Codice appalti, il Correttivo fa chiarezza sui primi dubbi

Dal 31 dicembre 2024 diventano operative ulteriori semplificazioni al dlgs n. 36/2023, nell'approfondimento a cura di Federico Unnia vengono raccolte diverse voci di avvocati esperti del settore che si soffermano sui punti ancora da chiarire.
"Non ci sono differenze che giustifichino una diversa disciplina della revisione prezzi tra lavori e servizi e forniture", dice Andrea Stefanelli, cofondatore dello studio legale Stefanelli&Stefanelli. "La previsione secondo cui nel caso di lavori scatta l'obbligo di revisione prezzi per variazioni che superano il 3% mentre per servizi e forniture la revisione opera solo per variazioni che superano il 5%, unita alla previsione secondo cui la revisione si applica nel caso di lavori sull'90% e nel caso di servizi e forniture sull' 80 % della variazione, è una discriminazione dei fornitori di beni e servizi che, ricordiamo, erano stati già penalizzati e discriminati dalla normativa speciale che, a fronte di aumenti delle materie prime, aveva introdotto forme di compensazione dei prezzi applicabili solo ai lavori.
"Ciò consente d'estendere l'applicabilità di detta tipologia contrattuale a un numero molto più ampio di rapporti e, considerato che la concessione ha natura "attiva" (la P.A. incassa dei soldi, anziché spenderli), ben si comprende l'importanza strategica di tale modifica. Tuttavia è nell'ambito della c.d. Finanza di progetto che si ascrivono le modifiche più rilevanti. Il legislatore ha profondamente innovato l'art. 193 del Codice appalti, introducendo una "preliminare manifestazione d'interesse" che consente al privato promotore, e a tutti gli operatori economici interessati, di sapere se l'amministrazione è interessata al Progetto che s'intende proporre evitando in tal modo, in caso di mancato interesse pubblico, di sostenere le spese per la redazione di un progetto di cui co munque la Pa non si mostra interessata. Qualora poi un progetto venga approvato dall'amministrazione, secondo la precedente stesura era messo direttamente in gara mentre ora la Pa consente anche ad altri operatori economici di presentare progetti relativi al medesimo intervento, tra cui poi sceglierà il progetto e/o i progetti che verranno effettivamente messi in gara. In questo modo l'iniziativa privata innesta un procedimento che la Pa apre anche ad altri soggetti privati in grado d'offrire progetti magari migliori rispetto a quello dell'iniziale Proponente, il quale quindi non sarà più premiato "solo" per aver avuto l'idea iniziale, ma se saprà anche offrire il progetto più efficace".
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