Codice appalti, il Correttivo fa chiarezza sui primi dubbi

24 FEBBRAIO 2025
ITALIA OGGI

Dal 31 dicembre 2024 diventano operative ulteriori semplificazioni al dlgs n. 36/2023, nell'approfondimento a cura di Federico Unnia vengono raccolte diverse voci di avvocati esperti del settore che si soffermano sui punti ancora da chiarire.

"Non ci sono differenze che giustifichino una diversa disci­plina della revisione prezzi tra lavori e servizi e forniture", di­ce Andrea Stefanelli, cofon­datore dello studio legale Ste­fanelli&Stefanelli. "La pre­visione secondo cui nel caso di lavori scatta l'obbligo di revisione prezzi per variazioni che superano il 3% mentre per ser­vizi e forniture la revisione ope­ra solo per variazioni che supe­rano il 5%, unita alla previsio­ne secondo cui la revisione si applica nel caso di lavori sull'90% e nel caso di servizi e forniture sull' 80 % della varia­zione, è una discriminazione dei fornitori di beni e servizi che, ricordiamo, erano stati già penalizzati e discriminati dalla normativa speciale che, a fronte di aumenti delle mate­rie prime, aveva introdotto for­me di compensazione dei prez­zi applicabili solo ai lavori.  
"Ciò consente d'estende­re l'applicabilità di detta tipolo­gia contrattuale a un numero molto più ampio di rapporti e, considerato che la concessione ha natura "attiva" (la P.A. in­cassa dei soldi, anziché spen­derli), ben si comprende l'im­portanza strategica di tale mo­difica. Tuttavia è nell'ambito della c.d. Finanza di progetto che si ascrivono le modifiche più rilevanti. Il legislatore ha profondamente innovato l'art. 193 del Codice appalti, introdu­cendo una "preliminare mani­festazione d'interesse" che con­sente al privato promotore, e a tutti gli operatori economici in­teressati, di sapere se l'ammi­nistrazione è interessata al Progetto che s'intende propor­re evitando in tal modo, in caso di mancato interesse pubblico, di sostenere le spese per la re­dazione di un progetto di cui co­ munque la Pa non si mostra in­teressata. Qualora poi un pro­getto venga approvato dall'amministrazione, secondo la pre­cedente stesura era messo di­rettamente in gara mentre ora la Pa consente anche ad altri operatori economici di presen­tare progetti relativi al medesi­mo intervento, tra cui poi sce­glierà il progetto e/o i progetti che verranno effettivamente messi in gara. In questo modo l'iniziativa privata innesta un procedimento che la Pa apre anche ad altri soggetti privati in grado d'offrire progetti ma­gari migliori rispetto a quello dell'iniziale Proponente, il qua­le quindi non sarà più premia­to "solo" per aver avuto l'idea iniziale, ma se saprà anche of­frire il progetto più efficace".

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