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Tassa sulle gare e divieto d’integrazione postuma: anche in questo caso il BANDO-TIPO 1 impone l’ “interpretazione” dell’ANAC

03/04/2018

TRGA Trento, 27/2/2018 n. 44

Il BANDO TIPO n. 1 disciplina al punto 12 (pag. 26) il versamento del contributo ANAC e dispone espressamente che la tassa sulle gare debba essere pagata ai fini partecipativi ed il suo versamento dimostrato tramite il deposito della ricevuta di avvenuto pagamento.

È pur possibile procedere al soccorso istruttorio - continua il BANDO TIPO 1 - ma solo “a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.

Ciò di conseguenza significa che, nell’ipotesi in cui una concorrente abbia eventualmente errato il pagamento (magari perché la gara è suddivisa in lotti ecc.), versando un importo inferiore al suo esatto ammontare (rispetto all’effettivo interesse partecipativo), non può successivamente integrare detto importo, in quanto il pagamento – nel suo corretto ammontare “complessivo” – deve esser stato effettuato in ogni caso “prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte”.

Ciò ha dunque comportato l’esclusione di una concorrente da una gara, che poi il TRGA Trento (27/2/2018, n. 44) ha pienamente confermato richiamandosi proprio alle disposizioni del BANDO TIPO n. 1 ed in applicazione, quindi, di un’interpretazione molto restrittiva, che non consente alcuna adozione del principio del soccorso istruttorio “orientato” a favore della partecipazione alle gare del maggior numero di concorrenti!