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SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE PER OFFERTA TECNICA: primi segnali di apertura?

14/11/2016
Fabio Caruso

T.A.R. Piemonte, II°, 25/10/2016, n. 1333

Costituisce principio generale quello secondo cui il c.d. dovere di soccorso ex art. 46 comma 1 ter D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 83, comma 9° Nuovo Codice) debba intendersi limitato a consentire la "sanatoria" di difformità e carenze di carattere meramente formale e come tali, quindi, inidonee a violare la par condicio tra i concorrenti, non potendo con esso tuttavia supplirsi a sostanziali carenze dell'offerta presentata.

Come dimostra di aver recepito anche il nuovo D.Lgs. n. 50/2016, l'istituto del soccorso istruttorio non potrebbe quindi disporre in alcun modo la sanatoria d'irregolarità, incompletezze (o addirittura mancanze) riguardanti l'offerta tecnica o economica.

Il condizionale è tuttavia d'obbligo, in quanto la sentenza in commento sembra voler sovvertire tale principio ormai consolidato.

Nella gara in questione, infatti, la seconda classificata impugnava l'aggiudicazione di uno dei lotti della gara indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Torino ed avente ad oggetto la fornitura di “sistemi di aferesi”; motivo principale del ricorso riguardava la circostanza che l'aggiudicataria non avesse riportato, nella propria offerta, l'indicazione dettagliata di quanti e quali rifiuti solidi e liquidi venissero prodotti in un anno dal sistema proposto.

Il Collegio ha ritenuto che tale indicazione, seppur riguardante certamente un elemento dell'offerta tecnica, ciònondimeno doveva ritenersi “essenziale” - in quanto non richiesto in termini tassativi dalla lex specialis - ragion per cui la sua mancanza non poteva comportare l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

In altri termini la pronuncia si spinge ad affermare – seppure incidenter tantum - che il principio di favor partecipationis e la regola della tassatività delle cause d'esclusione valgono anche in relazione all'offerta tecnica, con l'effetto che la stazione appaltante è obbligata, in ossequio all'interesse sovraordinato di massima concorrenzialità, a consentire - anche relativamente al contenuto dell'offerta tecnica - l'eventuale sua integrazione documentale.

Il Collegio arriva poi a sostenere che, qualora ci si trovi dinanzi ad un inadempimento dichiarativo di natura non essenziale e che non incide sull'attribuzione dei punteggi di gara, lo stesso può essere integrabile anche se attiene ad elementi riguardanti l'offerta tecnica.

Questa pronuncia potrebbe esser destinata a rimanere isolata, ma offre comunque validi spunti di riflessione in attesa di un improbabile revirement in merito all'integrazione dell'offerta tecnica.