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SOCCORSO ISTRUTTORIO: non e mai “troppo tardi” !!!

26/04/2017

T.A.R. Roma, sez. II°, 15/3/2017 n. 3541

Partendo dalla definizione ben nota a tutti il cd. “soccorso Istruttorio” è quell’istituto volto a consentire alle concorrenti di una procedura d’integrare eventuale propria documentazione di gara incompleta e/o irregolare, al fine d’evitare il provvedimento d’espulsione.

Ciò premesso, la sentenza in commento risulta di particolare interesse in quanto sancisce - senza mezzi termini - che l’Amministrazione può ricorrere al soccorso istruttorio anche in un momento successivo all’aggiudicazione della gara.

Nella causa di specie la 2 graduata di una procedura si lamentava della possibilità concessa alla vincitrice d’integrare la propria documentazione successivamente all’aggiudicazione disposta a suo favore, che proprio per la carenza documentale (poi integrata) avrebbe dovuto invece esserle preclusa.

In particolare l’aggiudicataria aveva completamente omesso di rendere la dichiarazione ex art. 38 D.Lgs 163/2006 (vecchio Codice appalti) relativamente al L.R. di una società acquistata dalla concorrente poco prima della gara, di cui non aveva quindi comunicato (in corso di procedura) i requisiti d’ordine generale, che tuttavia erano stati richiesti dalla P.A. – ed attestati dall’aggiudicataria – dopo l’aggiudicazione.

Secondo la ricorrente, al contrario, il soccorso istruttorio poteva essere esperito solo durante la procedura e non dopo il termine della stessa, di talchè la carenza documentale viziava ab origine la partecipazione dell’aggiudicataria, che pertanto avrebbe dovuto esser esclusa già in corso di gara.

Il TAR adìto ha verificato come la aggiudicataria avesse effettivamente acquisito un ramo d’azienda nel periodo immediatamente precedente la gara e come, altresì, avesse poi omesso di produrre in gara la dichiarazione sostitutiva dei legali rappresentanti dell’impresa acquisita, ma tuttavia ha precisato come CONSIP non potesse escludere un concorrente per mere carenze documentali durante il procedimento di gara, potendo disporne l’estromissione solo a seguito di mancata regolarizzazione di dette carenze documentali nonché, ovviamente, nell’ipotesi d’accertata mancanza dei requisiti di partecipazione.

La sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale risulta pertanto possibile anche dopo il termine della procedura, purché i requisiti risultino sussistenti (anche se non correttamente documentati) prima alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Secondo tale principio, quindi, deve ritenersi possibile la rettifica delle dichiarazioni da parte dei concorrenti anche tramite integrazione postuma, ove l’amministrazione si sia avveduta di tali carenze anche all’esito dell’aggiudicazione.