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Il principio di equivalenza e non discriminazione dei produttori e compatibile con l’espressa richiesta di ricambi originali?

17/10/2017
Fabio Caruso

Cons. Stato, Sez. III, 11/09/2017, n. 4275

La sentenza in commento affronta sotto una prospettiva tutta nuova il cosiddetto “principio di equivalenza” di derivazione comunitaria, posto a salvaguardia della massima partecipazione di tutti gli operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica.

Se da un lato deve essere infatti sempre garantita la più ampia partecipazione dei concorrenti - anche mediante la presentazione di prodotti “equivalenti” rispetto a quelli indicati nella lex specialis - è possibile per la S.A. valutare diversamente, in termini di punteggio tecnico o addirittura ai fini della stessa ammissione alla gara, l’offerta di ricambi originali rispetto a pezzi di ricambio solamente “compatibili”?

Nella procedura in esame, la seconda classificata richiedeva l’annullamento del lotto 2 della gara indetta dall’Egas Friuli, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura e servizio di manutenzione di ottiche rigide, flessibili, sistemi di video endoscopia, da destinarsi alle aziende del SSR.

Principale motivo d’impugnazione riguardava il fatto che – a parere della ricorrente – l’aggiudicataria (rivenditore autorizzato dei dispositivi) aveva presentato un’offerta “condizionata”, in quanto nella dichiarazione aggiuntiva allegata all’offerta tecnica, la stessa ditta non aveva fornito l’elenco dei fornitori dei “ricambi originali”, impedendo in questo modo alla S.A. di accertare che i pezzi di ricambio utili alla manutenzione dei macchinari provenissero da fonte autorizzata ed affidabile.

Il Collegio ha tuttavia deciso di confermare la sentenza di primo grado, sul presupposto che in realtà, la dichiarazione della ditta aggiudicataria, di fornire i pezzi di ricambio “ove disponibili i pezzi originali presso la casa costruttrice”, non costituisse indizio di mancata serietà dell’offerta, in grado di invalidarne la bontà generale.

Al contrario – a parere del Collegio – l’aver fornito l’aggiudicataria, i nominativi “dei produttori” delle apparecchiature in luogo dei fornitori di “ricambi originali”, doveva ritenersi elemento sufficiente a garantire l’impegno del concorrente di fornire componenti esclusivamente originali.

Ma al di là della questione di merito, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che sebbene il principio di equivalenza costituisca corollario del principio di non discriminazione dei produttori, non può ritenersi obbligatoria ed automatica l’equiparazione, sotto il profilo dell’attribuzione dei punteggi tecnici, tra prodotti originali e dispositivi solamente “compatibili”.

In definitiva rimane nella discrezione della S.A., non essendo direttamente contraria ai principi di massima concorrenza, l’inserimento, nella lex specialis, di clausole che attribuiscano dei punteggi maggiori all’offerta di ricambi esclusivamente originali.