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LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO: cosa occorre sapere?

25/01/2017
Silvia Pari
Laura Asti

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

La riforma del sistema della responsabilità professionale del personale sanitario si fa sempre più vicina: l’11 Gennaio scorso, infatti, il Senato ha approvato, con alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il c.d. “Disegno di Legge Gelli” - recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” - che, dunque, una volta nuovamente passato al vaglio della Camera, è destinato a diventare legge nell’immediato futuro.

Vediamo quali sono le novità più significative.

1. SICUREZZA DELLE CURE, PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

E’ proprio la norma di apertura della futura legge a porre l’accento sul tema della sicurezza delle cure, nell’ottica di potenziare le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione della prestazione sanitaria e ciò attraverso un uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituito in ciascuna regione, il quale, a propria volta, trasmetterà dette informazioni all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituirsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

2.  OBBLIGO DI TRASPARENZA DEI DATI

Viene normativamente sancito l’obbligo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, di rendere disponibili sui propri siti internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, come raccolti nell’ambito della propria attività di risk management.

 

3. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA STRUTTURA E DELL’ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

Fra le novità più significative vi è la “bipartizione” dei sistemi di responsabilità: rimane contrattuale quella delle strutture sanitarie private e pubbliche - il cui ambito di responsabilità è però ampliato anche alle prestazioni sanitarie erogate dai professionisti in regime di intramoenia, o in regime di convenzionamento con il SSN oppure ancora attraverso la telemedicina - torna invece a essere extracontrattuale quella dell’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o anche in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

La novità è più che rilevante dal momento che lo spostamento della responsabilità del professionista sanitario dal regime contrattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione del termine di prescrizione dell’azione da 10 a 5 anni e l’inversione dell’onere della prova che torna a essere a carico del paziente che agisce in giudizio.

Rimane, infine, contrattuale la responsabilità del libero professionista.

4. NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL PAZIENTE E AZIONE DI RIVALSA

Al tentativo obbligatorio di mediazione - qualificato come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno per colpa medica dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche – viene affiancata la possibilità di presentare, in alternativa, una domanda di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi.

A detto procedimento, finalizzato a trovare un accordo previa valutazione tecnica del caso da parte di un perito nominato dal giudice e coadiuvato dai periti di parte, dovranno partecipare tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione.

In caso di esito negativo la richiesta di risarcimento del danno può essere proposta avanti al Giudice, nel termine di 90 giorni, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, una tipologia di giudizio più semplice e dalla trattazione più snella rispetto a quella propria di un giudizio ordinario.

Viene poi specificamente disciplinata l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico in essa operante che abbia cagionato un danno a un paziente, esperibile soltanto laddove la condotta del medico sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave.

 

5. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 

Tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, devono essere obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurativa (o altre analoghe misure per la responsabilità civile) e ciò anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzionamento con il SSN oppure mediante la telemedicina.

In capo al sanitario che operi presso una struttura sanitaria grava l’onere di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave.

Viene ribadito, inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che operino in regime di libera professione.

6. LA NUOVA RESPONSABILITA’ PENALE DEGLI OPERATORI SANITARI 

Il tentativo di superare le criticità della Legge Balduzzi e l’ormai radicato fenomeno della c.d. “medicina difensiva” ha portato all’introduzione nel Codice Penale di una nuova fattispecie in tema di Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Si prevede, difatti, una esenzione di responsabilità per l’operatore sanitario che abbia cagionato per “imperizia” la morte o lesioni personali al paziente, nel caso in cui abbia rispettato le “raccomandazioni previste dalle linee guida” (secondo dettagliate procedure di accreditamento disciplinate dalla legge) o, in subordine, le “buone pratiche clinico assistenziali”, purché - tuttavia - quelle raccomandazioni risultassero adeguate alle specificità del caso concreto.

Tradotto: se il giudice - a cui spetta l’ultima parola - ritiene che nei fatti le peculiarità del paziente imponessero un allontanamento da quelle linee guide, il sanitario dovrà rispondere del reato. La nuova fattispecie, difatti, non distingue più tra colpa “grave” o “lieve” e questo inevitabilmente aprirà nuovi scenari interpretativi.

Queste sono soltanto alcune delle novità che, nei prossimi mesi, interesseranno il mondo delle strutture sanitarie e dei professionisti che vi operano.
Numerosi, dunque, gli adempimenti da porre in essere, le strategie da ripensare, le modalità organizzative da rivedere.

In questo senso, i professionisti dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli sono a Vostra completa disposizione per l’organizzazione di corsi in house specifici per la Vostra realtà di riferimento, finalizzati a:

  • Analisi di tutte le novità introdotte dalla riforma;
  • Valutazione delle modalità di gestione del contenzioso;
  • Cosa fare in caso di richiesta di risarcimento:
    • l’approccio con il paziente
    • la consegna dei documenti richiesti
    • la risposta alla richiesta danni
    • la gestione della mediazione (partecipare o non partecipare)
    • il caso della responsabilità dei collaboratori
    • come comportarsi con l’assicurazione
  • L'impatto delle nuove tecnologie nella gestione del rischio clinico.