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Mediazione riuscita: chi paga le spese?

29/07/2012

Tribunale di Modena sentenza del 9 Marzo 2012

Come noto l’art. 13 D.Lgs 28/2010 che disciplina un particolare regime per le spese processuali relative ad una mediazione non riuscita in presenza di proposta, al co 1 stabilisce che “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto…” Ed ancora al co 2: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. I due casi attengono dunque all’ipotesi in cui ci sia stata una proposta non accettata. Ma cosa succede quando – ad oggi la maggioranza dei casi – la mediazione non riesce ma non viene formulata una proposta? La risposta l’ha data il Tribunale di Modena sez II sentenza del 9 Marzo 2012 che, pronunciandosi su di una controversia in materia di locazione ha affrontato il tema della ripartizione delle spese di lite, con particolare riguardo a quelle sostenute per l’attivazione del procedimento di mediazione. In termini generali si può affermare che, ai sensi dell’art. 91 del Codice di Procedura Civile, le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate dal giudice in via equitativa. Ed ecco che il Giudice di Modena ha in tal senso ricondotto al novero delle spese processuali di cui al sopracitato art. 91 anche le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione, Nella sentenza di cui in oggetto si legge infatti che “… stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva (…) sostenuta per l’espletamento della mediazione …”. Se è vero, dunque, che nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 – fra le quali, ricordiamolo, rientra anche quella della responsabilità civile medica, RCA e contratti assicurativi – la mediazione è obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità della domanda, il Tribunale di Modena ne ha fatto conseguire la piena riconducibilità delle relative spese al novero delle spese processuali di cui all’art. 91 del Codice di Procedura Civile, ponendole conseguentemente a carico della parte soccombente. Pertanto, indipendentemente dalle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 28/2010 da applicarsi in caso di proposta , chi perde paga anche le spese delle mediazione.