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Linea Guida 5: il mancato sorteggio dei Commissari non può invalidare la gara

16/04/2018
Fabio Caruso

TAR Toscana, III°, 5/4/2018, n. 478

La sentenza in commento affronta la questione relativa alla natura giuridica ed all’effettiva vincolatività delle Linee Guida ANAC, con particolare attenzione alla Linea Guida n. 5 riguardante “I criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Come noto la Legge Delega n. 11/2016 ha sancito il potere dell’ANAC di adottare nuovi strumenti di c.d. “regolazione flessibile” (le Linee Guida), sulla cui vincolatività - sia nei confronti della S.A., che dei giudici amministrativi - è tuttavia aperto un fervente dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Nello specifico si trattava di analizzare la portata di alcuni precetti “integrativi” del dettato normativo, costituito, in questo caso, dall’art. 78, comma 3°, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, che, in accordo alle linee guida attuative, prevede appunto l’istituzione di un apposito albo, da cui “dovrebbero” (il condizionale è d’obbligo) essere selezionati i componenti delle “nuove” Commissioni Giudicatrici.

L’appalto in questione (per un valore di oltre 56 milioni di euro) aveva ad oggetto la fornitura di sistemi diagnostici per l’effettuazione di esami su campioni di sangue, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle valutazioni espresse sulle offerte una concorrente deduceva un presunto difetto procedurale riguardante il metodo di “sostituzione” di uno dei membri della Commissione di Gara, stante come detta sostituzione non fosse avvenuta per “sorteggio” da una lista di candidati contenuti nell’Albo istituito dall’ANAC, bensì direttamente operata ad opera degli stessi membri della Commissione Giudicatrice.

Il TAR Toscana ha tuttavia dichiarato totalmente infondato detto motivo, dal momento che lo stesso Albo non risulta ancora esser stato effettivamente istituito presso l’ANAC, ragion per cui dovevano considerarsi applicabili le vecchie disposizioni che attribuiscono alla stessa Commissione di gara un potere di scelta dei suoi membri, in base alle regole di competenza e trasparenza precedentemente stabilite dalla lex specialis.