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Linea Guida 2: Il Consiglio di Stato emana il parere per l’adeguamento al Correttivo

16/04/2018

Parere n. 966 del 13/4/2018

La Linea Guida n. 2 era l’ultima che l’ANAC non aveva ancora aggiornato, in attesa del parere del Consiglio di Stato sul Correttivo (D.Lgs.n. 56/2017), che finalmente è giunto il 13/4 u.s,.

Come noto detta Linea Guida riguarda l’"Offerta economicamente più vantaggiosa" che quindi impatta, a livello di Codice appalti (D.Lgs.n. 50/2016), “solo” sull’art. 95, articolo che tuttavia risulta di grande rilevanza non soltanto in termini pratici (la scelta del criterio d’aggiudicazione è elemento fondamentale in tutte le procedure di gara), ma anche tenuto conto della forte differenza rispetto agli artt. 81, 82 e 83 del precedente Codice.

Infatti, mentre il D.Lgs.n. 163/2006 equiparava il criterio del minor prezzo con quello dell’offerta più vantaggiosa, nel senso che ogni stazione appaltante poteva indistintamente scegliere o l’uno o l’altro a prescindere dalla tipologia di gara, dall’oggetto della stessa nonché dal suo importo, il nuovo Codice stabilisce al contrario come il criterio d’aggiudicazione “principale” sia quello del miglior prezzo e che il criterio dell’offerta più bassa sia un’ipotesi del tutto residuale, applicabile esclusivamente in taluni casi specifici.

Non solo in quanto il Correttivo ha ulteriormente precisato che, nel range di punteggio da assegnare alla qualità ed al prezzo, al primo non possono essere riconosciuti meno di 70 punti, residuando quindi al secondo (il prezzo) un massimo di 30 punti.

Ciò posto il Consiglio di Stato, pur riconoscendo all’attuale Linea Guida n. 2 di aver svolto un’importantissima funzione chiarificatrice in merito alla portata innovativa dell’art. 95, suggerisce tuttavia all’ANAC di estendere la propria opera chiarificatoria anche ad altri aspetti di detto art. 95.

In particolare in sede d’aggiornamento della Linea-Guida 2 l’ANAC dovrebbe

-       fornire i criteri per orientare la discrezionalità delle PP.AA. nella scelta del criterio del minor prezzo (ipotesi eccezionale);

-       più in generale formulare indicazioni pratiche per aiutare le Amministrazioni nella scelta (quando opzionale) fra i due criteri d’aggiudicazione.

Viene inoltre suggerito all’ANAC di chiarire meglio il tenore del nuovo comma 14-bis dell’art 95, secondo cui, nel caso di gare al miglior prezzo, le PP.AA. non possono comunque assegnare alcun punteggio alle opere aggiuntive al progetto esecutivo (le cd."varianti"), ciò in quanto risulta poi difficile, dovendo assegnare 70 punti minimi alla qualità (ma non potendo valutare nè modifiche al progetto, in quanto già esecutivo in gara, né quotare le varianti), per le stazioni appaltanti riuscire i ad assegnare compiutamente tutto il plafond di punteggi tecnici.

Restiamo dunque in attesa di vedere come l’ANAC saprà mettere a frutto questi suggerimenti.