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LA NUOVA LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SANITARIA: obbligo assicurativo e "misure analoghe" a confronto

18/04/2017
Silvia Pari

L’art. 10 della nuova legge in materia di responsabilità professionale sanitaria (n. 24/2017) riafferma un importante principio: l’obbligo assicurativo sia in capo alle strutture sanitarie pubbliche/private sia in capo ai professionisti sanitari (siano essi dipendenti o liberi professionisti) a copertura della responsabilità derivante, appunto, dall’esercizio della professione sanitaria.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie e i liberi professionisti – i quali rispondono contrattualmente nei confronti del paziente che lamenti di avere subito un danno – detta copertura assicurativa dovrà essere integrale; per quanto riguarda, invece, i professionisti che operino all’interno di strutture complesse sulla base di un contratto di collaborazione (o anche alle dipendenze delle stesse) – i quali rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale – gli stessi potranno stipulare una copertura assicurativa per la sola colpa grave (nei limiti, cioè, del regresso esercitabile dalla struttura stessa nei loro confronti alla luce della nuova disciplina).

Per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche/private il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi, in alternativa alla polizza assicurativa, di “(… ) altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (…)”.

Trattasi di un chiaro riferimento allo strumento della c.d. “auto-assicurazione”, ossia la ritenzione del rischio da parte della struttura sanitaria la quale, dunque, provvederà al risarcimento in via diretta. Già introdotto, nel settore pubblico, dal D.Lgs. n. 114/2014, c.d. “Decreto Madia”, poi convertito in L. n. 114/2014, detto strumento non era stato, di fatto, mai disciplinato in maniera organica fino a oggi.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore pubblico, l’esigenza di rendere effettivo ed efficace lo strumento della c.d. “auto-assicurazione” si fonda su di un dato di realtà: la circostanza secondo la quale – come emerge da un recente Rapporto Agenas – soltanto la metà delle Regioni italiane risulta avere sottoscritto polizze assicurative in ambito di responsabilità civile sanitaria (mentre l’altra metà risulta divisa fra chi rimane del tutto senza polizza e chi, invece, ne ha sottoscritta una per i soli sinistri c.d. “catastrofali”).

Al di là del dato letterale, occorre però sottolineare che polizza assicurativa e c.d. “misure analoghe” non sono, in realtà, così del tutto analoghe.

Oltre a essere diversi nella loro natura e nelle loro modalità operative, detti strumenti sono differenti anche sotto il profilo delle conseguenze applicative. Si pensi, ad esempio, alla

circostanza secondo la quale - sempre in ambito pubblico - l’azione di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9, comma 5 della nuova L. n. 24/2017 (esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti per “recuperare” dal professionista che collabori con la struttura le somme da questa corrisposte al paziente in ragione dell’ operato gravemente negligente, imperito o imprudente del proprio collaboratore) ha ragion d’essere soltanto laddove il risarcimento sia direttamente a carico della struttura sanitaria (e, dunque, delle casse dello Stato) e non, invece, laddove il risarcimento sia corrisposto dalla compagnia di assicurazione (pur se occorre tenere conto delle altissime franchigie previste dalla maggior parte delle polizze assicurative del ramo sanitario, anch’esse a carico della struttura).

Ma non è tutto. La scelta fra polizza assicurativa e c.d. “auto-ritenzione” spetta, essenzialmente, alla direzione generale della struttura sanitaria, la quale è tenuta a dare conto delle ragioni della propria scelta e dei passaggi istruttori compiuti. E ciò, evidentemente, per evitare di incorrere in contestazioni per eventuali inefficienze gestionali, anche nei confronti degli enti e organi preposti a vigilare sul bilancio dell’azienda sanitaria.

In conclusione, dunque, gli strumenti della polizza assicurativa e della c.d. “auto-ritenzione”, seppur formalmente analoghi, presentano non poche discrepanze sul piano applicativo, delle quali non si potrà non tenere conto al fine di rendere concretamente efficace ciascuno di essi.