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Contratto internazionale: legge applicabile e foro competente

02/07/2018

Il Contratto Internazionale è caratterizzato dalla presenza di uno o più degli elementi, che vengono qui di seguito elencati:

a) le Parti non risiedono (o non sono domiciliate) nella stessa nazione;

b) l'oggetto del Contratto è sottoposto alla normativa di una nazione diversa rispetto a quella cui appartengono le Parti;

c) la prestazione oggetto del Contratto (o parte di essa) dev’essere eseguita in una nazione diversa da quella in cui risiedono le Parti.

In tale contesto d’internazionalità, la scelta della Legge applicabile si rivela assai delicata.

Risulta innanzitutto fondamentale determinare, sin dalla redazione del Contratto, la Legge che regolamenterà il rapporto in ogni suo aspetto, al fine d’evitare situazioni di incertezza nel caso di insorgenza di controversia, risultando infatti nella loro piena disponibilità la scelta di una determinata Legge rispetto ad un’altra.

Nel caso in cui le Parti non determinino preventivamente la Legge applicabile al loro rapporto, sarà allora necessario stabilirlo in base alle complesse regole del diritto privato internazionale e delle Convenzioni internazionali che regolano la materia.

La scelta della Legge cui sottoporre un negozio giuridico può vertere su un sistema di Common law (di derivazione anglosassone) o di Civil law (di derivazione continentale) ma, quale che sia poi la scelta, è sempre consigliabile prevedere poi l'applicazione ad un unico Ordinamento giuridico che disciplini tutti gli aspetti del contratto. 

Analoga raccomandazione rispetto alla Legge applicabile è quella anche d’inserire, sin da subito nel contratto internazionale, un'espressa disposizione che stabilisca in anticipo chi sarà competente a pronunciarsi in caso di eventuale controversia e, nei Contratti internazionali, il ricorso ad un arbitrato è sicuramente la scelta più confacente.

Le Parti infatti avranno facoltà di decidere in via preventiva l'organismo competente e la procedura applicabile alla vertenza tra loro insorta; occorre tuttavia prestare estrema attenzione al fatto che le Parti risiedano in Stati firmatari della Convenzione di New York del 1958, ciò al fine di consentire poi, alla Parte che prevale, di poter ottenere l’automatico riconoscimento del lodo arbitrale.