Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

  1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2. Tali informazioni possono essere altresì rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

    a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;

    b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.

  3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.

  4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all’interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza.