Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro

Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2- quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato.