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Mercato unico digitale: la modernizzazione del diritto dei consumatori

04/12/2019

Direttiva (UE) 2019/…. che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori

L'8 novembre 2019, l'Unione Europea ha adottato la "Direttiva per la modernizzazione del diritto dei consumatori". La direttiva fa parte del cosiddetto "New Deal for Consumers", un pacchetto di riforme legislative volte a rivedere le leggi europee esistenti in materia di tutela dei consumatori. L'obiettivo principale di queste riforme è quello di adattare la legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori alle realtà dell'era digitale, nonché di promuovere la trasparenza e garantire l'effettiva applicazione delle norme a tutela dei consumatori.

Nel mese di maggio l’Unione Europea aveva già adottato le direttive 770/2019 concernente i contratti di fornitura di contenuti o servizi digitali e la direttiva 771/2019 relativa ai contratti di vendita di beni tra un consumatore e un venditore (già oggetto di un nostro precedente articolo Mercato unico digitale: la nuova normativa per la fornitura di servizi online dell’UE), interventi che, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, mirano a loro volta a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese.

La direttiva del 8/11 modifica le seguenti normative UE in vigore in materia di tutela dei consumatori:

Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)
Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE)
Direttiva sulle clausole contrattuali abusive (1993/13/CEE)
Direttiva sull'indicazione dei prezzi (1998/6/CE)

La nuova normativa fornisce una definizione di mercato on line, inteso come un

servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori”.

Dalla lettura del testo assai corposo della Direttiva emergono alcune novità di rilievo, tra cui

  • Servizi in cambio di dati personali: la direttiva sui diritti dei consumatori si applica ora esplicitamente ai contenuti digitali e ai servizi digitali la cui controprestazione non è pecuniaria ma prevede il rilascio di dati personali, tranne quando tali dati personali sono utilizzati solo per fornire il contenuto o il servizio digitale o per ottemperare alla legge. A questo proposito, i legislatori dell'UE confermano l'idea già prevista nella Direttiva 770/2019 che i dati personali possano essere utilizzati come corrispettivo di una compravendita di beni o servizi.
  • Funzionalità, compatibilità e interoperabilità dei servizi e dei contenuti digitali: i professionisti devono fornire informazioni sulla funzionalità, la compatibilità e l'interoperabilità dei contenuti digitali e dei servizi digitali, comprese le misure tecniche di protezione in vigore.
  • Informazioni di contatto obbligatorie: i professionisti devono fornire il loro indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo e-mail.
  • Prezzi personalizzati: i professionisti devono informare gli utenti quando un prezzo è personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
  • Contenuto dell'utente dopo il recesso dal servizio: se il consumatore recede da un contratto, al commerciante è vietato utilizzare qualsiasi contenuto (diversi dai dati personali) che sia stato fornito o creato dal consumatore nel periodo di utilizzo del servizio digitale, fatte salve alcune limitate eccezioni.
    Inoltre, in determinate circostanze, il professionista deve fornire agli utenti l'accesso ai propri contenuti dopo il loro recesso dal contratto, nonché assisterli nel trasferimento di tale contenuto.
  • Recensioni affidabili: i professionisti devono informare gli utenti sul loro sito web o applicazione su come si assicurano che le recensioni pubblicate dai consumatori siano recensioni autentiche da parte di consumatori effettivi che hanno utilizzato o acquistato il rispettivo servizio o prodotto ed è fatto loro divieto di dichiarare che le recensioni di un prodotto o servizio sono state inviate da un cliente che ha utilizzato o acquistato il prodotto o servizio senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare l'esattezza di tale dichiarazione.
    Ai professionisti è inoltre vietato chiedere a una parte di presentare recensioni o approvazioni false, o di travisare recensioni o approvazioni provenienti dai social al fine di promuovere prodotti o servizi.
  • Riduzioni di prezzo: quando annunciano una riduzione di prezzo per un prodotto, i professionisti devono indicare il prezzo del prodotto prima della riduzione.
  • Applicabilità del diritto dei consumatori: i mercati online devono informare i consumatori del fatto che quando il fornitore dei prodotti, servizi o contenuti digitali offerti non è un professionista, il diritto dei consumatori dell'UE non si applica all'accordo tra il consumatore e il fornitore. I mercati on line devono informare chiaramente il consumatore se il bene o il servizio sono venduti da un professionista oppure no. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili e non semplicemente incluse nei termini e nelle condizioni.

Il legislatore comunitario rileva inoltre che le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse all’interno dell’Unione, in particolare non tutti gli stati membri garantiscono l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse e con una dimensione unionale. Gli stati membri dovranno pertanto adottare le norme in materia di sanzioni, assicurando che ai fini dell’erogazione si tenga conto di criteri comuni indicati nella direttiva stessa.

Gli Stati membri dell'UE hanno due anni di tempo per recepire le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali e le disposizioni emanate troveranno attuazione a partire dai sei mesi successivi.