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L'impatto della Brexit sui contratti

18/11/2020

Quale sarà l’impatto della Brexit sui contratti attualmente in essere tra un’impresa europea ed una del Regno Unito? Quali accorgimenti dovranno essere presi nella contrattazione di un nuovo contratto con un’impresa del Regno Unito?

Dal 1° gennaio 2021 le imprese dell’UE che acquisiscono merci nel Regno Unito e le immettono sul mercato dell’UE sono diventate importatori mentre quelle che distribuiscono prodotti nel Regno Unito sono diventate esportatori.

Ciò significa che le imprese devono ottemperare a tutta una serie di obblighi imposti agli importatori ed agli esportatori dalle norme UE ma anche da quelle UK.

Con la firma dell’Accordo di cooperazione le parti hanno escluso l’imposizione di dazi, imposte o altri oneri; in ogni caso dal 1° gennaio 2021 tutti gli scambi commerciali tra l’UE ed il Regno Unito sono assoggettati alle norme doganali e conseguentemente

  • all’espletamento delle procedure doganali,
  • a tutte le verifiche di conformità alla normativa o ai possibili diversi standard tecnici ed omologativi introdotti in UK e diversi rispetto a quelli comunitari.

Dal 1° gennaio non sono più valide per il mercato UE le autorizzazioni alle immissioni in commercio rilasciate dalle autorità del Regno Unito.

Non sono più conformi al diritto UE neppure la marcatura o l’etichettatura delle merci effettuata da organismi stabiliti nel Regno Unito, così come non possono essere vendute sul mercato dell’Unione merci certificate da parte di un organismo notificato con sede nel Regno Unito.

Nel settembre 2020, il governo del Regno Unito ha annunciato la creazione del marchio UKCA, utilizzabile da gennaio 2021. Tuttavia, per permettere alle aziende di rendere i propri prodotti conformi ai nuovi requisiti, la marcatura CE può essere ancora utilizzata fino al 1° gennaio 2022, a condizione che i requisiti per la legislazione dell’UE e del Regno Unito continuino ad essere gli stessi.

A partire dal 1° gennaio 2022, il governo del Regno Unito non riconoscerà più il marchio CE per l’accesso al mercato britannico. I prodotti che avranno sia il marchio CE che il marchio UKCA saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme britanniche in materia. Il marchio UKCA deve invece essere utilizzato immediatamente dal 1° gennaio 2021, se il prodotto è commercializzato solo in Gran Bretagna ed è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA e l’intervento obbligatorio di un Organismo Autorizzato UKCA.

La capacità di una parte di adempiere correttamente le obbligazioni contrattuali potrebbe dipendere dal suo personale operativo nel Regno Unito; in tale ipotesi andranno certamente esaminate le possibili conseguenze dovute alle modifiche alle norme in tema di immigrazione.

Tutti questi elementi avranno conseguenze rilevanti sui contratti.

Come comportarsi per i contratti già in essere?

Partendo dai contratti in essere, in particolar modo quelli di durata (si pensi ai contratti di fornitura, di distribuzione, di somministrazione), è presumibile che le clausole contrattuali siano state concordate e redatte senza tenere in considerazione verifiche e controlli doganali, la necessità di verifica degli standard qualitativi etc…

La prima necessità potrebbe essere quella di adeguare il prezzo ovvero di contrattare un nuovo prezzo che tenga conto dei nuovi maggiori oneri derivanti per esempio al fornitore italiano di prodotti venduti ad un’impresa del Regno Unito.

Altra problematica potrebbe derivare dai ritardi nell’adempimento dovuti alle procedure doganali oppure alla necessità di ottenere nuove certificazioni, etichettature etc…; in queste ipotesi sarà necessario verificare se il termine previsto nel contratto è da considerarsi essenziale ai fini del corretto adempimento oppure no.

Primo passo da fare sarà certamente quello di analizzare i contratti in essere per verificare ad esempio se il termine per l’adempimento delle prestazioni è essenziale, se sono previste clausole di rinegoziazione del prezzo o di altri elementi della prestazione in ipotesi particolari, se sono previste clausole di recesso. L’analisi dovrà essere molto concreta e tenere in considerazioni ogni elemento di operatività al fine di comprendere quanto e se il contratto rimanga vantaggioso e quale tipo di rimedio invocare.

La valutazione dovrà ovviamente anche tenere in considerazione quale legge sia applicabile al contratto e quale sia il foro competente, sia nell’ipotesi in cui le parti non abbiano operato alcuna scelta sia qualora invece legge applicabile e foro siano indicati nel contratto.

I rimedi potrebbero essere di tipo risolutorio qualora sia possibile invocare ad esempio l’eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione o l’impossibilità della prestazione; in molti casi sarà preferibile ricorrere alla rinegoziazione, andando quindi a modificare, in accordo con l’altra parte contrattuale, alcune delle obbligazioni previste nel contratto con l’indubbio vantaggio di mantenere in vita il rapporto.

Cosa fare in ipotesi di contratti di durata già in essere

1. verifica quali maggiori costi dovrai sostenere o a quali maggiori oneri operativi dovrai fare fronte per adempiere correttamente le obbligazioni contrattuali
2. verifica se nel contratto sono previsti motivi particolari di recesso legati alla Brexit oppure se sono applicabili rimedi di tipo risolutorio
3. verifica se sia più vantaggioso e sia possibile rinegoziare il contratto così da mantenere in vita il rapporto.


Quali previsioni dovranno trovare spazio nei futuri contratti?

In molti casi operatori economici dell’Unione e del Regno Unito si troveranno a concludere contratti senza avere ancora indicazioni precise, in quanto anche l’Accordo di cooperazione si limita ad indicare i principi ma necessita di ulteriori accordi attuativi.

In relazione, ad esempio, al prezzo le ordinarie clausole che si limitano a prevederne l’ammontare e le modalità e termini di pagamento dovrebbero essere integrate dalla possibilità per il fornitore di rivedere il prezzo, tenuto conto dei maggiori oneri e costi determinati dalla Brexit.

Certamente utile sarà l’inserimento di una clausola con cambio fisso per evitare la c.d. Currency fluctuation.

Sarà inoltre necessario inserire una clausola relativa al cambiamento di legge rilevante (cd. Change in law clause), al fine di prevedere che l'eventuale onerosità di nuove disposizioni governative sopravvenute in seguito alla sottoscrizione del contratto possa essere ristorata con riconoscimento di tempi e costi che ne dovessero derivare.

L’aumento del prezzo dovuto agli effetti della Brexit potrebbe però rendere non più conveniente il contratto per l’acquirente; può quindi essere utile inserire sin dall’inizio la previsione che le parti rinegozino il prezzo e qualora non venga trovato un accordo ognuna potrà recedere dal contratto con un congruo preavviso.