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Gare telematiche: per l'apertura delle offerte tecniche non è necessaria la seduta pubblica

27/03/2019

Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039

Sono numerose ormai le pronunce dei vari giudici amministrativi che avvallano il principio per cui “nella procedura telematica non è necessaria una seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche”.

Ciò che infatti caratterizza le gare telematiche - rispetto ad una tradizionale gara di appalto - è l’utilizzo di una piattaforma di e-procurement che, di fatto, rende l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato invece sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La gestione telematica della gara, inoltre, offre la garanzia di una maggior sicurezza in merito all’integrità delle offerte, in quanto permette l’apertura automatica delle buste solo all’esito alla conclusione della fase precedente, garantendo l’immodificabilità delle stesse nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura (Cons.Stato, III°, n. 4990/2016).

Il principio sopra esposto è stato ripreso in numerose pronunce aventi ad oggetto gare d’appalto esperite mediante piattaforma telematica; in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 7039 pubblicata il 13 dicembre 2018 conferma la sentenza del giudice di prime cure (sent. n. 793/2018 del TAR Lombardia) dichiarando improcedibile l’appello nel quale si sosteneva che l’operato della Commissione di gara fosse in contrasto con il principio di pubblicità della seduta di apertura delle offerte tecniche in quanto nel Disciplinare era previsto che “al termine della verifica dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa (…) la Commissione di gara procederà in seduta pubblica (…) relativamente a ciascun singolo lotto all’ apertura (sblocco) e visione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase”.

Il Collegio osserva come, anche nel caso in cui la lex specialis di gara preveda la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche, l’omissione di tale fase sia irrilevante ai fini della legittimità della procedura, in quanto lo svolgimento telematico della gara rende estremamente improbabile l’eventuale manipolazione dei documenti in sede di gara.

Da un lato, infatti, l’esame in seduta pubblica del contenuto interno dei singoli documenti, presenti nei file elettronici, oltre a poter determinare delle potenziali violazioni della privacy e della riservatezza in relazione alla conoscibilità di eventuali contenuti da non divulgare presenti nelle singole offerte, comporterebbe tempi assai lunghi. Dall’altro, l’apertura e lo scorrimento veloce di ogni documento incluso nella cartella (offerta tecnica) in seduta pubblica non sortirebbe realisticamente alcun effetto utile né per i commissari di gara né per gli stessi rappresentanti delle ditte concorrenti presenti. Soprattutto, e anche la stessa appellante lo riconosce, la procedura elettronica rende estremamente improbabile l’ipotetica manomissione o manipolazione dei documenti caricati.

A sostegno di tale posizione è d’uopo poi rilevare come l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempli alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, ma alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

In altri termini e in conclusione, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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