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Gara telematica: l'importanza della marcatura temporale dell'offerta (pena l'esclusione)

20/12/2019
TAR Basilicata, I, 11/10/2019, n. 746

Una volta apposta ad un'offerta economica la marcatura temporale risulta garantita la certezza del “tempo” in cui l'offerta è stata redatta?

C'è un fondato rischio che i partecipanti ad una gara d'appalto redigano più offerte economiche entro il termine stabilito dalla lex specialis con possibilità di inviare successivamente quella maggiormente gradita all'esito dell'esame della documentazione amministrativa o delle offerte tecniche degli altri concorrenti?

Questi sostanzialmente i quesiti cui il TAR adìto si è trovato a dover rispondere nell'ambito della controversia oggetto di Sentenza.

L'appalto in questione riguardava una procedura aperta telematica su piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza ASMEL, in relazione all'affidamento di un servizio di refezione scolastica.

La lex specialis specificava (I) la strumentazione tecnica necessaria ai fini partecipativi, (II) un termine per il “caricamento” della documentazione amministrativa su piattaforma e un termine per l'apposizione della firma digitale e marcatura temporale, (III) un termine per l'invio del numero seriale risultante dalla predetta marcatura, (IV) un termine successivo per l'invio del file “offerta economica” da comunicarsi ai concorrenti successivamente, ovvero all'esito dell'esame della documentazione amministrativa e tecnica.

Accadeva che in sede di apertura delle offerte economiche il sistema ne rilevasse l'impossibilità recando tutti i file la dicitura “formato file dell'offerta non supportato”.

La seduta veniva dunque sospesa con richiesta al gestore della piattaforma informatica di procedere alle verifiche del caso.

Il Gestore riusciva a rendere visibili le offerte ma rilevava successivamente che uno dei file, così come inviato da un partecipante, non risultava “marcato temporalmente”.

Il predetto concorrente proponeva ricorso sostenendo che egli aveva redatto l'offerta economica e apposto la marcatura nei termini concessi in lex specialis e che per mero errore risultava caricata sulla piattaforma la predetta offerta però priva di marcatura.

La ricorrente sostanzialmente sosteneva che avendo apposto la marcatura temporale la predetta offerta non avrebbe più potuto essere modificata e pertanto la sua esclusione andava a ledere il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83 D.Lvo 50/2016).

Il TAR adìto, tuttavia, riteneva il ricorso infondato sulla base di una specifica definizione di ciò che deve intendersi per “marcatura temporale”. Essa rappresenta, in buona sostanza, il risultato scaturente dalla procedura informatica che consente di dare certezza all'ora, al minuto di chiusura dell'offerta.

Ciò che rileva altresì è il numero seriale specificamente identificativo della marcatura. È da tale numero di serie che risulta garantita la certezza del tempo entro cui l'offerta viene redatta e ciò anche se il file dell'offerta economica viene poi inviato successivamente alla Stazione Appaltante.

Principio generale è dunque che in mancanza dell'invio nei termini stabiliti del numero seriale non può esservi certezza sul tempo di redazione dell'offerta. Ed invero, per assurdo, i partecipanti ad una gara potrebbero redigere più offerte economiche entro il termine concesso e scegliere poi quale offerta trasmettere alla Stazione Appaltante dopo l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.

Nel caso che ci occupa la verifica messa in campo dal Gestore della Piattaforma aveva invece acclarato che il partecipante aveva redatto l'offerta economica telematica con apposizione della firma della marcatura inserendo a sistema il numero identificativo. E' risultato poi mancante, invece, l'invio dell'offerta munita di marcatura. In pratica l'offerta firmata e marcata temporalmente non era stata inviata in quanto quella caricata su piattaforma seppure nella sostanza uguale, risultava priva di marcatura.

Il TAR in questo specifico caso non poteva che sentenziare essere l'invio dell'offerta economica priva della marcatura temporale come motivo foriero di esclusione. Tale errore da parte del concorrente inficiava tutto quanto di corretto era stato fatto in fase preliminare.

La marcatura, dunque, diviene un elemento costitutivo dell'offerta la cui assenza in fase di invio del file deve essere sanzionata con l'esclusione. Non vale dunque l'esistenza di una offerta firmata e marcata (ma non inviata) seppure la stessa sia in astratto non modificabile dal concorrente.

Trattandosi di carenza dell'offerta, inoltre, certamente essa non era sanabile attraverso il soccorso istruttorio. Occorre, infine, per completezza sottolineare che tale pronuncia è oggetto di impugnativa avanti al Consiglio di Stato il quale potrebbe confermare o ribaltare il principio espresso dal Giudice del primo grado.


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Questo articolo fa parte della rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione". Vedi qui gli altri approfondimenti