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Il futuro delle collaborazioni e i rischi per il committente

05/12/2019

D.L.101/2019, convertito in L.128/2019

È stato convertito in legge, il decreto c.d. “crisi impresa” n.101/2019 che apportava brevi ma significative modifiche al testo del D.Lgs. 81/2015 che a sua volta aveva introdotto nel nostro ordinamento l’eterorganizzazione, quale elemento da solo sufficiente a rendere una collaborazione coordinata e continuativa in un (quasi) rapporto di lavoro subordinato.

Sappiamo infatti che oggi il collaboratore coordinato e continuativo non solo deve essere esente da eterodirezione, che si concretizza nell’esercizio del potere datoriale di impartire ordini e direttive ai propri sottoposti, ma lo stesso non deve essere neppure eterorganizzato. Astrattamente il termine eterorganizzazione null’altro significa se non un coordinamento che non sia deciso dal committente, ma che sia il frutto di una condivisione di obiettivi, tempistiche e attività da svolgere tra le parti. In difetto, a quella collaborazione, come abbiamo visto con la nota sentenza dei rider della Sez. Lav. Della Corte d’Appello di Torino, si applicano gli istituti del lavoro subordinato, e pertanto ferie, permessi, tredicesima, TFR, e (forse) anche i rischi di un licenziamento illegittimo.

Stabilire se si è all’interno del confine di un coordinamento lecito o di una eterorganizzazione illecita, è compito assai arduo, e a renderlo ancor più complesso, a giudizio di chi scrive, non ha contribuito la L.128/2019 di conversione del c.d. Decreto Crisi d’Impresa che qui si commenta.

Infatti, la normativa in parola ha apportato significative modifiche al testo sino ad oggi in vigore, dapprima eliminando la parola “esclusivamente” personale con “prevalentemente” personale e pertanto può essere applicata la tutela del lavoro subordinato anche a colui che nell’esercizio dell’attività svolga il suo compito, in ipotesi, per il tramite di altri soggetti (anche se questo deve avvenire in via prevalente). Inoltre, sono stati modificati (e pertanto cancellati) i riferimenti ai “tempi e luoghi di lavoro”, e questa decisione del legislatore va interpretata nel senso di ampliare ancor di più le maglie dell’applicazione del lavoro subordinato a tutte quelle collaborazioni eterorganizzate, a prescindere dai riferimenti che committente e appaltatore hanno riportato (anche congiuntamente) su eventuali tempistiche da tenere per la consegna di un progetto, poiché, infatti, non ha alcun rilievo. In altre parole, se nei fatti è il committente e “dettare” l’agenda del collaboratore, allora quella collaborazione non è genuina ed entra in scena il rapporto di lavoro subordinato, ed in particolare gli istituti retributivi su cui lo stesso si fonda.

Se ne deduce la necessità di una particolare attenzione nella redazione dei contratti di collaborazione, così che le parti disciplinino nel testo dell’accordo in via analitica le attività da svolgere in pendenza di un (genuino) rapporto di collaborazione.