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Il furto dei dati riservati di un’azienda da parte del dipendente

10/10/2019
Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 8246/2019

Il Tribunale di Milano, con motivata decisione, ha condannato in solido tra loro due ex dipendenti di una società e il nuovo datore di lavoro, allorché al passaggio di consegne per l’ingresso presso la nuova società avvenuta in tempi diversi, hanno trasferito al nuovo datore di lavoro dati riservati appartenenti alla loro precedente azienda.

In particolare, sono stati ritenuti responsabili dal Tribunale meneghino due dipendenti di un’azienda di selezione del personale che, in fase di uscita da una società, hanno sottratto mediante fermo immagine alcuni dati appartenenti all’ex datore di lavoro, per poi condividerli ed utilizzarli una volta passati alla società concorrente.

Significativo tuttavia che, unitamente ai dipendenti infedeli, ad essere condannato in solido sia stato anche il nuovo datore di lavoro, per aver lo stesso fornito anche solo un contributo indiretto. In particolare, i dipendenti avevano trasferito quei dati nei PC aziendali della nuova azienda, li avevano utilizzati per accaparrarsi clientela mediante offerte più vantaggiose di quelle precedentemente riconosciute dal vecchio datore di lavoro, e avevano goduto della copertura economica e legale a protezione della pacifica violazione del patto di non concorrenza apposto al precedente contratto dalla nuova azienda.

Ebbene, tutto questo comportamento si è rivelato in contrasto con l’art.99, primo comma del Codice della Proprietà intellettuale, con particolare riferimento all’utilizzo illecito di dati illegittimamente sottratti al titolare.

Anche questa pronuncia quindi da un lato ripropone l’attenzione che sempre di più sta interessando la migliore giurisprudenza sul dato informatico in quanto tale, e sul valore che esso assume. Vero è infatti che, chi detiene dei dati, ha il potere di stabilire modalità e finalità del trattamento, senza che terzi (dipendenti) possano discostarsi dalle indicazioni datoriali. In futuro, di fatto, questo costituirà sempre di più un asset importante dell’impresa, evidentemente capace di assumere grande rilievo sotto il profilo economico. Ogni sottrazione, anche ai meri fini detentivi di quei dati è di fatto illecita se non espressamente autorizzata. Le ripercussioni, sotto il profilo risarcitorio però, non sono solo in capo a chi materialmente pone in essere la sottrazione, ben potendo essere coinvolto chi, anche solo agevolando (inconsapevolmente) la predetta sottrazione, se ne è poi indirettamente servito.

Massima attenzione quindi, tanto nell’ambito privacy, quanto in quello lavoristico, sul legittimo trattamento di dati riservati, gli stessi idonei a fondare richieste risarcitorie (anche) in capo al personale infedele, e alle aziende che li utilizzano senza essere stati autorizzati a farlo dal titolare del trattamento.