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Il danno da perdita di chance amplia le fattispecie di danno risarcibile: ma a quali condizioni?

03/11/2017

Cass. Civ., sez. III, 24/10/2017, n. 25102

Il risarcimento del danno da perdita di chance è oggi un tema sempre più rilevante e che trova sempre più spesso spazio nelle aule dei tribunali italiani, tra le voci di danno risarcibile.

Ma cosa si intende esattamente per danno da perdita di chance? Proviamo a fare un esempio.

Immaginiamo che un imprenditore faccia un investimento importante per l’acquisto di un nuovo macchinario che gli permetterà di aumentare e migliorare la produzione; in vista dell’installazione del macchinario prevista per una certa data prende contatti con vari clienti con i quali si accorda per la fornitura del suo nuovo prodotto migliorato in tempi più brevi ed in quantità maggiori. L’installazione del nuovo macchinario ritarda di alcuni mesi, per cui saltano alcuni dei contratti già sottoscritti con i clienti dell’imprenditore mentre altri accordi, in fase di contrattazione, non vengono conclusi.

In una situazione del genere è possibile immaginare che il nostro imprenditore possa richiedere al fornitore del macchinario i danni per il mancato guadagno dovuto alla risoluzione dei contratti già stipulati ma anche il danno da perdita di chance per i contratti ancora non conclusi ma per ui erano in corso trattative già in stato avanzato.

Appare chiaro che il danno da perdita di chance non è un’aspettativa astratta, bensì una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, un’entità patrimoniale a sé stante, giudizialmente ed economicamente rilevante.

Così come l’occasione deve essere reale anche la prova del danno subito deve deve basarsi su presupposti concreti.

La Corte di Cassazione nella sentenza in esame ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui chi voglia ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chance ha l’onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito.

La parte interessata inoltre dovrà provare non solo il diritto al risarcimento del danno ma anche fornire al giudice ogni elemento utile per la valutazione e la liquidazione dello stesso, che potrà avvenire in via equitativa ma solo sulla scorta di elementi concreti e quantificabili.

Il vero tema pertanto anche nell’ipotesi di richiesta del danno da perdita di chance sarà la corretta e completa costruzione del giudizio e degli elementi probatori a sostegno delle proprie istanze risarcitorie.

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