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Le nuove indicazioni dell’INL sul controllo a distanza dei lavoratori

07/06/2023

La disciplina inerente al controllo a distanza dei lavoratori rappresenta un delicato punto di bilanciamento fra il legittimo potere datoriale, da un lato, e il rispetto della privacy dei lavoratori, dall’altro. Punto di incontro fra la normativa giuslavoristica – art. 4, L. n.  300/1970 – e il GDPR, tale materia risente notevolmente dell’impiego di nuove tecnologie – es. geolocalizzazione – atteso l’evidente ampliamento del potere di monitoraggio del datore di lavoro che ne deriva.

Questi sono i temi principali presi in considerazione dall’INL nella nota n. 2572 del 14/04/2023, con la quale l’Ispettorato fornisce indicazioni sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa.

In particolare, l’INL individua nell’accordo collettivo con le RSA/RSU la procedura prioritaria per la legittima installazione dei suddetti impianti rendendo, di fatto, la procedura autorizzativa pubblica (ovverosia l’autorizzazione dell’INL) subordinata alla prova del mancato accordo con le Rappresentanze Sindacali. L’INL precisa poi come il consenso dei singoli lavoratori all’installazione degli impianti non possa mai sostituire l’accordo sindacale, stante la pacifica natura collettiva del bene giuridico tutelato, ovvero la riservatezza dei prestatori di lavoro.

L’INL si sofferma poi sui sistemi di geolocalizzazione, nell’ambito dei quali si ricorda che è più volte intervenuto il Garante Privacy statuendo il divieto di monitoraggio continuo e la limitazione del controllo solamente ove necessario rispetto alle finalità perseguite, e comunque non oltre l’orario di lavoro o durante le pause, nonché l’applicazione di misure di sicurezza, quali la pseudonimizzazione dei dati trattati, ed infine la conservazione dei dati dei lavoratori per un tempo non eccedente alle finalità perseguite.

L’INL conclude la propria nota ribadendo il carattere prioritario del rispetto della normativa giuslavorista, anche qualora coesista con un obbligo di legge di utilizzo di sistemi di sorveglianza (come nelle strutture scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali etc), nonché rimarcando la portata estensiva della disciplina anche nei confronti dei lavoratori etero organizzati e di chi offre prestazioni tramite piattaforme digitali.

L’intervento dell’INL, in conclusione, fornisce preziose indicazioni non solo per il proprio personale, ma anche per le imprese che intendono avvalersi di sistemi di controllo a distanza in conformità con la normativa vigente. Infatti, nonostante tale disciplina sia oramai consolidata da tempo nel nostro ordinamento, la sua complessità rende costantemente necessario approfondirne i caratteri salienti: prova di ciò, la sanzione di € 50.000 comminata dall’Autorità Garante alla Società H&M, per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del GDPR, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori, la quale ha di poco anticipato il provvedimento sopra analizzato.