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L'opera realizzata dall’intelligenza artificiale può essere tutelata?
AI e IP Law
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel campo culturale e dell’innovazione tecnologica è cresciuto in modo considerevole, e di certo continuerà a svilupparsi nel corso dei prossimi anni.
In particolare, ad oggi l’IA vede numerosi ambiti di impiego, quali la ricerca farmaceutica attraverso l’automatizzazione del processo di ricerca, il settore sanitario con l’utilizzo di dispositivi medici che utilizzano algoritmi predittivi, oppure in ambito giornalistico, tramite la distribuzione automatizzata di contenuti.
La diffusione della tecnologia IA costituisce dunque un importante struttura in via di sviluppo che attrae al suo interno investimenti sia privati che pubblici, tra cui i fondi stanziati dal PNRR nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”.
Tuttavia, detto sistema continua a sollevare molti dubbi in merito alle possibili forme di tutela individuate dall’ordinamento giuridico, soprattutto sotto il profilo della protezione prevista dai diritti di proprietà intellettuale.
Nel precedente intervento "Intelligenza Artificiale e Proprietà Intellettuale: quali tutele per l’opera consistente in una IA?", ci siamo occupati delle forme di protezione concesse ad una creazione consistente in una IA, in questa sede invece, analizzeremo le possibili tutele previste per una creazione realizzata autonomamente dall’IA.
Proprietà intellettuale nell’IA
Quando parliamo di creazioni realizzate dall’IA, occorre distinguere due ipotesi:
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Creazioni umane ottenute con l’ausilio dell’IA
In questo caso l’IA funge da strumento di ausilio ad una persona fisica nel processo creativo e sarà tutelabile secondo la legge in materia di diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).
Nello specifico, qualora vengano rispettati i requisiti previsti dalla suddetta normativa, al soggetto (persona fisica) che ha realizzato un’opera con l’assistenza di una IA verranno attribuiti i relativi diritti morali alla paternità dell’opera e patrimoniali.
Secondo il rapporto della Commissione europea del 2020 intitolato "Trends and Developments in Artificial Intelligence", colui che ha realizzato un artefatto assistito dall’IA, potrà considerarlo un’opera e dunque beneficiare della tutela prevista dal diritto d’autore qualora siano soddisfatti quattro criteri:
- Produzione in ambito letterario, scientifico o artistico della creazione;
- Necessità di un intervento/sforzo intellettuale umano nel processo creativo dell’opera;
- Originalità/creatività, consistente nella scelta libera e creativa dell’autore nella realizzazione dell’invenzione;
- Espressione della creatività umana nella produzione finale.
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Creazioni generate autonomamente dall’IA
Quando parliamo di creazioni realizzate dall’intelligenza artificiale, ci riferiamo ai casi dove l’IA impara ed elabora l’opera in autonomia, attraverso il metodo del machine learning (apprendimento automatico) sulla base di input inseriti da una persona fisica e assimilando informazioni dall’ambiente circostante.
Si tratta quindi di casi dove l’apporto umano è totalmente assente, o comunque molto limitato e che pertanto costituiscono il frutto di uno sforzo intellettuale dell’IA.
Questo fa emergere numerosi interrogativi dal punto di vista della tutela concessa a tali opere, che difficilmente possono essere risolti in modo lineare a causa delle lacune normative presenti in detto settore.
In particolare, la tutela di tipo autoriale concessa all’IA come creatrice di un’opera, sembrerebbe esclusa in virtù delle definizioni presenti all’art. 2580 c.c. e dell’art. 23 della legge sul diritto d’autore, che identificano come “autore” una persona fisica avente capacità giuridica.
Dal punto di vista brevettuale invece, è importante menzionare un recente caso deciso lo scorso 21 dicembre 2021 dal Legal Board of Appeal – J 8/20 e J 9/20, e più comunemente conosciuto come caso DABUS.
Nello specifico, la Corte ha confermato le precedenti decisioni assunte dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO), rifiutando le domande di brevetto in cui il sistema di intelligenza artificiale DABUS veniva identificato come il solo inventore delle creazioni contenute nella domanda, e ciò sulla base del fatto che l’IA non poteva essere riconosciuta come titolare di diritti.
Le opere frutto di una IA sono dunque meritevoli di tutela?
Affrontiamo il quesito sotto una prospettiva comparata:
- in Europa, così come in Italia, Regno Unito e Stati Uniti viene negata la possibilità di brevettare una creazione realizzata dall’IA, dato che l’intelligenza artificiale in quanto tale non può essere titolare di diritti; inoltre non viene ammesso il riconoscimento del diritto d’autore in capo all’IA, in quanto esso spetterà esclusivamente ad un individuo-persona fisica, avente capacità giuridica;
- in Australia al contrario si è stabilito che una IA può essere riconosciuta come inventore dell’opera, sebbene non in qualità di richiedente o beneficiario del brevetto che dovrà invece essere una persona fisica;
- Giappone ed Arabia Saudita sembrano aperti al riconoscimento di diritti in capo ad una IA, come è avvenuto ad esempio in un caso del 2017 dove è stata attribuita la cittadinanza ad un robot.
Quali prospettive future?
Molteplici potranno essere gli scenari normativi prospettabili in futuro.
Tra questi certamente la possibilità di mantenere un approccio più restrittivo e continuativo rispetto agli attuali orientamenti europei e di conseguenza stabilire di negare ogni forma di protezione all’opera realizzata dall’intelligenza artificiale. A questa previsione potrebbe invece contrapporsi una maggiore consapevolezza sulle potenzialità dei sistemi realizzati dall’IA, estendendo dunque agli stessi una tutela di tipo autoriale o brevettuale.
Rubrica "AI LEGAL, un prisma da comporre"
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