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Legge concorrenza: cosa cambia per la sanità privata e pubblica?

22/09/2022

Il 27 agosto scorso è entrata in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12-08-2022) volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura del mercato, anche sanitario.

Ma quali sono state le novità introdotte in sanità?

Nel tentativo di rendere più trasparente e (per l’appunto concorrente) il sistema sanitario, sono state apportati significativi cambiamenti al D.Lgs. n. 502/1992 dedicato al riordino della materia sanitaria.

La Legge Concorrenza, infatti, è intervenuta sensibilmente in materia di accreditamento sanitario e accordi contrattuali tra i soggetti accreditati e Aziende Sanitarie.

Più esattamente:

1. Sull’accreditamento sanitario (art. 8-quater, D.Lgs. n. 502/1992)

Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti non è più prevista la concessione di un accreditamento “provvisorio” subordinato alle verifica (positiva) del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

L’attuale formulazione dell’art.8-quater, comma 7, D.Lgs. n. 502/1992 si concentra sulla possibilità per i nuovi erogatori di ottenere l’accreditamento (definitivo) in base alla qualità e i volumi di prestazioni da eseguire, indicando solo “in via eventuale” l’attività già svolta e i risultati precedentemente ottenuti, e tenuto conto degli obiettivi ed esiti delle attività di controllo e vigilanza in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie da parte dell’Amministrazione.

Tale modifica ha il pregio di aprire l’ambito dell’erogazione sanitaria in nome del SSN:

  • sia a quei soggetti che, pur non insistendo sul mercato sanitario da anni, possono ugualmente vantare i requisiti ex lege richiesti per il rilascio del titolo e rispondere alle esigenze “sanitarie” della Pubblica Amministrazione;
  • sia ai potenziali erogatori di cure domiciliari, che, per la natura “pubblicistica” dell’attività erogata, si ritrovano a chiedere l’autorizzazione sanitaria (presupposto imprescindibile per iniziare a esercitare) e l’accreditamento contestualmente o in tempi ravvicinati, non potendo quindi dimostrare i risultati di una pregressa attività sanitaria.

2. Sugli accordi contrattuali (art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992)

La vera svolta normativa riguarda sicuramente l’introduzione di una procedura selettiva ai fini della stipula dei contratti con l’Azienda Sanitaria.

Prima del recente intervento legislativo, infatti, il soggetto accreditato poteva accedere al relativo contratto per la fornitura di prestazioni sanitarie a carico del SSN senza dover partecipare a un sistema di gara.

Oggi, invece, con l’introduzione del  comma 1-bis, art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, i soggetti privati accreditati per stipulare il contratto devono essere individuati “mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta…)

Va da sé che la previsione di una procedura selettiva dovrebbe permettere di delineare e garantire un sistema sanitario pubblico - privato sempre più concorrenziale e, al contempo, favorire il buon andamento della Pubblica Amministrazione circa i criteri di scelta dei contraenti e le tempistiche (fino ad oggi spesso incerte) di stipula degli accordi contrattuali. 

D’altro canto, è altrettanto vero che imporre all’erogatore che ha già ottenuto l’accreditamento, previo accertamento del possesso di una serie di specifici requisiti, oltre a quelli autorizzativi, e il “superamento” delle relative valutazioni da parte della Pubblica Amministrazione, anche la “vittoria” di una procedura selettiva, potrebbe “appesantire” ancor più l’accesso all’erogazione delle prestazioni a carico del SSN.

In tal senso, spetterà alle Regioni sfruttare al meglio l’introduzione del sistema di gara nell’ambito disciplinato dall’art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, valorizzando l’obiettivo di implementare una assistenza sanitaria sempre più qualitativa e accessibile all’utenza.

Infine, sebbene gli interventi più significativi si siano riscontrati in materia di accreditamento e accordi contrattuali, si reputa opportuno menzionare un ulteriore punto di modifica al D.Lgs. n. 502/1992 introdotto dalla Legge Concorrenza.

Per cercare di favorire l’assistenza sanitaria integrativa (il cd. “convenzionamento”), è stato esteso l’ambito di applicazione dei fondi integrativo del SSN a delle nuove tipologie di prestazioni. Si aggiungono così alle prestazioni già previste:

  • le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria e le le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
  • le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 190 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

In conclusione, il recente intervento normativo sembra poter rendere (concretamente) applicabile la concorrenza in sanità, obiettivo questo che il legislatore si era prefissato sin dal 1999 con la c.d. “Riforma Bindi” (D.Lgs. n. 229/1999).