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Il nuovo limite al subappalto piace alla Commissione Europea?

11/11/2020

TAR Lazio, III-quater, 3/11/2020, n. 11304

Come noto, i limiti imposti dalla normativa italiana all’istituto del subappalto in materia di appalti pubblici non sono mai piaciuti alla Commissione di giustizia europea.

Nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, il 24 gennaio 2019 la Commissione aveva infatti trasmesso al Governo italiano una lettera di costituzione in mora con la quale contestava al nostro paese l’incompatibilità di alcune disposizioni dell’ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni e agli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali.

Tra queste incompatibilità spiccava, per l’appunto, il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico previsto dall’art. 105 co. 2 D. Lgs. 50/2016.

A cambiare l’assetto ci ha pensato il Decreto “Sbloccacantieri” n. 32/2019, che ha innalzato la soglia massima del subappalto dal 30% al 40% fino al 31 dicembre 2020.

Tale nuovo limite è attualmente previsto dall’art. 1 co. 18 della Legge di conversione del Decreto “Sbloccacantieri” n. 55/2019.

Ma questa novità può soddisfare la Commissione Europea?

Forse.

Ciò in quanto, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019, causa C-63/19, che aveva censurato il limite al subappalto previsto nel diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non escludeva certo a priori la compatibilità di limiti superiori con il diritto dell’Unione Europea.

D’altro canto, la stessa Corte di Giustizia Europea nella medesima pronuncia aveva evidenziato che “il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione delle norme fondamentali e dei principi del Trattato FUE applicabili all’ambito di aggiudicazione degli appalti pubblici”.

Forti di questi aspetti, dunque, molti giudici amministrativi stanno già riconoscendo legittimità “europea” al nuovo limite al subappalto (tra i primi, TAR Lazio, sez. I, sentenza 24 aprile 2020 n. 4183).

Tra questi il TAR Lazio con la sentenza in commento, che, di fronte alla censura mossa da parte ricorrente circa l’illegittimità art. 9 del Disciplinare di gara, che aveva fissato al 40% la quota massima dell’appalto subappaltabile, la disattende proprio in forza del fatto che “non può ritenersi contrastante con il diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere previsto dall’art. 1 co. 18 L.n. 55/2019 secondo cui nelle more di una complessiva revisione dei codici dei contratti pubblici, il subappalto viene indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori”.

Non resta, dunque, che attendere l’avvallo ufficiale della Commissione Europea.