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La transizione intercorsa fra clinica e paziente: attenzione alla sua operatività nei confronti del medico

12/09/2018
Silvia Pari

Con una recentissima sentenza – depositata il 21 Agosto scorso – la I Sezione Civile del Tribunale di Milano ha avuto modo di fornire alcune importanti delucidazioni con riferimento al tema della validità e operatività degli atti transattivi sottoscritti fra clinica e paziente nei confronti del sanitario materialmente intervenuto.

Nel caso di specie si trattava di una paziente che, a seguito di un intervento di chirurgia plastica con esito insoddisfacente, concludeva un accordo transattivo con la struttura sanitaria presso la quale era stata operata, avente a oggetto il (parziale) risarcimento del danno patrimoniale che aveva subito (consistente, in buona sostanza, nel rimborso di alcune delle spese sostenute per l’esecuzione dell’intervento mal riuscito di cui sopra).

Successivamente ella decideva di convenire in giudizio il chirurgo plastico che aveva effettuato l’intervento, chiedendo a questi il risarcimento del danno alla salute – avente carattere non patrimoniale – cagionato dagli esiti insoddisfacenti del trattamento chirurgico ricevuto.

Costituitosi in giudizio, il sanitario eccepiva che, essendo intervenuto un atto di transazione fra struttura sanitaria e paziente, lo stesso avrebbe dovuto essere efficace anche nei suoi confronti, in applicazione del disposto di cui all’art. 1304, comma 1, c.c., e che, pertanto, nulla sarebbe stato dovuto alla paziente a titolo di ulteriore risarcimento.

Il Giudice, nel rigettare le eccezioni del sanitario e nell’accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla paziente nei suoi confronti, ha provveduto a precisare quanto segue:

  • La transazione stipulata fra struttura sanitaria e paziente, nel caso di specie, aveva a oggetto il risarcimento del solo danno patrimoniale, mentre quello lamentato nella attuale sede giudiziale era il danno alla salute, avente carattere non patrimoniale, con la conseguenza che l’atto di transazione cui si faceva riferimento nulla aveva a che vedere con quanto in discussione;
  • Il principio di cui all’art. 1304, comma 1, c.c. prevede che la transazione conclusa da uno dei condebitori solidali (nel caso di specie, la struttura sanitaria) non abbia effetto nei confronti dell’altro condebitore solidale (ossia il professionista) a meno che questi non dichiari di volerne profittare.

Perché detto principio possa dirsi applicabile è, tuttavia, necessario che la transazione abbia a oggetto l’intero debito e non soltanto una parte di questo.

Dal momento che, invece, nel caso in esame, la transazione aveva avuto riguardo soltanto al danno patrimoniale, mentre nulla era stato disposto con riferimento al danno non patrimoniale alla salute, ben il paziente era legittimato a chiederne il risarcimento con separato giudizio, intentato nei confronti del solo professionista.

Un monito, dunque, quello del Giudice di Milano, a prestare grande attenzione, in sede di sottoscrizione di atti transattivi, alla tipologia e natura dei danni cui si intende dare copertura nonché alla quantità e qualità dei soggetti che, in caso di necessità, possono dirsi tutelati dalla avvenuta stipulazione dell’accordo transattivo.