Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

IL SOFTWARE NEI PRODOTTI MEDICALI: cos’e e come si tutela

12/04/2017
Valeria Fabbri

Come si tutela un software? Per rispondere a questa domanda, oggi molto attuale visto il proliferare di software per apparecchiature medicali e/o apps legate alla salute, occorre porsene un’altra, vale a dire: cos’è un software dal punto di vista giuridico?

Alcuni potrebbero credere che un software possa essere brevettato, perché lo concepiamo - e non a torto - come un’invenzione.

Invece, un software, pur essendo giuridicamente una c.d. “opera dell’ingegno”, non trova tutela sotto la disciplina del brevetto, bensì sotto quella del Diritto d’autore (in Italia, la L. 633/’41).

Più precisamente, il software viene tutelato come opera letteraria, e cioè come fosse un libro.

Vediamo perchè.

Il problema dell’impossibilità di tutelare il software come brevetto, ma solo come opera coperta dal diritto d’autore è presto detto: se si potesse accedere alla tutela del brevetto, si potrebbe proteggere anche l’idea alla base del software, invece l’accesso alla tutela del diritto d’autore permette la protezione della sua forma espressiva, vale a dire, dal punto di vista tecnico, le c.d. “istruzioni” di cui il software si compone.

Quindi, il primo profilo da tenere a mente  è il seguente: la sola idea di un software, per quanto innovativa, non trova alcuna tutela a livello comunitario.

Traduzione: se immagino un software fantastico, mai esistito prima, ma lo lascio allo stadio di idea e qualcun altro me la copia mettendolo in produzione prima di me, non potrò gridare al ladro, né intraprendere alcuna azione legale contro chi è arrivato primo, perché, con tutta probabilità, in carenza di prove valide, perderei il giudizio.

In questo senso si comincia a capire il concetto di software come opera letteraria: perché quello che viene tutelato, idea d’origine esclusa, è ciò che ne dovrebbe discendere “a valle” nel suo processo di sviluppo, ovverosia la messa per iscritto delle istruzioni che il programma dovrà eseguire per “girare” e quindi funzionare sul computer.

Quindi, tornando alle APP medicali, quando volessi rivolgermi al giudice per chiedere la tutela di una APP da me sviluppata - che magari ho marcato CE in quanto rientrante nella definzione di dispositivo medico - non potrei limitarmi a sottoporgli la sola interfaccia grafica (cioè, come mi appare il programma a video quando è in esecuzione), ma dovrei portargli, per dimostrargli che la paternità del programma è mia, proprio l’insieme di istruzioni scritte di cui il software si compone.

Solo da quest’ultimo aspetto si può intuire che la materia non è semplice: chi vuole tutelare un software deve dotarsi di un buon supporto sia tecnico che legale, sin dalla nascita dell’idea iniziale.