Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

TITOLARI DI SITI WEB E DIFFUSIONE DI CONTENUTI DIFFAMATORI: un approfondimento alla luce dei diversi profili di responsabilita civile e penale

15/02/2017
Valeria Fabbri

Sei gestore di un sito web e/o offri spazio internet al pubblico per il caricamento dei dati e/o informazioni più disparate? Cosa succede se un utente usa il tuo spazio per pubblicare informazioni illecite?

Analizziamo il caso alla luce del fatto che, ad oggi, una delle ipotesi più frequenti è  quella della diffusione di contenuti diffamatori su internet (es. forum, blog, social e/o communities ove gli utenti possono pubblicare contenuti offensivi su terzi soggetti).

La questione appare subito problematica perché, nel caso della diffamazione, i giudici penali paiono applicare parametri più rigorosi di quelli che consentono di individuare la responsabilità civile del gestore del sito.

Uno degli ultimi casi su cui si è pronunciata la giustizia penale riguarda il gestore di un sito web dedicato al calcio ove un utente, approfittando della community del sito, aveva pubblicato commenti offensivi su un personaggio noto nell’ambiente calcistico.

Quest’ultimo, appreso dell’episodio diffamatorio ai propri danni, aveva poi sporto denuncia.

A nulla era valsa la “scusante” addotta dal gestore del sito, il quale si era difeso sostenendo di aver ignorato l’illecito perché all’estero al momento della pubblicazione: emergeva, infatti, che, poco dopo la pubblicazione, l’autore del commento aveva inviato al gestore del sito una e–mail relativa alla diffamazione, quindi il gestore non poteva sostenere di “non sapere”.

Morale della favola, condanna del gestore del sito per concorso nel reato di diffamazione e obbligo risarcitorio per € 60.000 nei confronti della vittima del reato (!).

Evidente, quindi, come la tendenza dei giudici penali sia quella di condannare il titolare di un sito per concorso nella diffamazione allorchè, venuto a conoscenza dei contenuti illeciti, non abbia agito tempestivamente per  contenerne i danni (es. con la loro rapida rimozione).

Ma come la mettiamo quando i parametri per individuare l’altro lato della medaglia, vale a dire la responsabilità civile, sono diversi?

La principale normativa di riferimento sulla responsabilità civile del c.d. internet provider è data dal D. Lgs. 70/2003, di recepimento della Dir 2000/31/EC sul commercio elettronico.

I principi sanciti dalla disciplina possono essere così riassunti: se il titolare di un sito fornisce ad utenti terzi dello spazio on line, il primo non ha un obbligo di vigilanza sulle informazioni caricate dagli utenti e non deve  nemmeno cercare in autonomia eventuali contenuti illeciti.

Posto che non può individuarsi un “obbligo di garanzia” in capo al provider, se, però questi viene a conoscenza di presunti contenuti illeciti deve:

  • darne rapida comunicazione all’Autorità giudiziaria/amministrativa deputata al controllo;

  • rimuovere e/o rendere indisponibili quanto prima i contenuti illeciti su indicazione delle Autorità giudiziarie e/o amministrative deputate al controllo.

Balza subito all’occhio un aspetto: ma se la notizia dei contenuti illeciti perviene al gestore del sito per il tramite di una formale diffida e richiesta di rimozione da parte del soggetto leso?

In teoria, secondo i profili civili, una diffida non farebbe sorgere sul provider alcun obbligo di rimozione, dovendo quest’ultimo attivarsi solo su istruzione delle autorità competenti.

Ecco quindi emergere una discrepanza con le “tendenze penali”: nel caso sopra analizzato, infatti, non c’era stata alcuna richiesta delle autorità al gestore del sito ai fini della rimozione dei messaggi offensivi, ma solo la denuncia della vittima del reato.

In costanza di applicazioni giurisprudenziali e di legge diverse, occorre quanto prima un chiarimento.

Intanto, i titolari dei siti web non devono sottovalutare i profili di responsabilità connessi alla messa a disposizione del pubblico di spazi e/o servizi on line, curando, ad esempio, tra i vari aspetti, le condizioni legali d’uso del sito e/o dello spazio on line destinate agli utenti.