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Responsabilità medica - negligenza esecutiva e grado elevato di colpa: nessuna via di scampo al sanitario

12/09/2018

Cass. IV Penale, 4/09/2018, n. 39733/18

Con recente sentenza, la Cassazione torna in tema di responsabilità sanitaria, affrontando il delicato tema di operatività della causa di non punibilità introdotta dalla Legge Gelli – Bianco.

Il caso al vaglio della Suprema Corte vede un chirurgo condannato per aver – in qualità di secondo operatore addetto al direzionamento della telecamera – cagionato lesioni personali gravissime ad un paziente monorene – a cui il primario erroneamente anziché rimuovere una cisti splenica, asportava l’unico rene in essere .

Il ricorrente, nella specie, lamentava la mancata applicazione dell’art. 590 – sexies c.p..

La Cassazione osserva, tuttavia, come il profilo di colpa addebitabile all’imputato sia qualificabile come negligenza, per difetto di attenzione nella visione del campo operatorio. Come noto, nel caso di intervento chirurgico di equipe, ogni sanitario – per giurisprudenza costante– è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’operato altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti, non settoriali e rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Ciò significa che per esimersi da responsabilità, il sanitario che opera in equipe e non condivide le scelte del primario ha comunque l’obbligo di esprimere il proprio dissenso, pena l’estensione di responsabilità anche a suo carico, a titolo di cooperazione colposa.

Nello specifico, la Corte di legittimità rileva come la condotta dell’imputato (che aveva manifestato un grado severo di disattenzione nella visione del campo operatorio) sia stata connotata da un elevato grado di negligenza esecutiva, che impedisce – come insegnano le Sezioni Unite (sentenza 8770/18 depositata il 22.02.2018) cfr. articolo sul punto, I (MOLTI) NODI IRRISOLTI DELLA LEGGE GELLI-BIANCO: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE) – qualsivoglia operatività della causa di non punibilità introdotta dalla Legge Gelli – Bianco.

L’esenzione di responsabilità, difatti, configurata dalla novella legislativa non opera MAI in caso di negligenza ed imprudenza.

Del resto, neppure la Legge Balduzzi soccorre all’imputato: il grado elevato di colpa difatti impedisce parimenti l’operatività della previgente causa di non punibilità. 

Insomma, l’imputato – sebbene secondo operatore – avrebbe dovuto monitorare con attenzione e diligenza quanto effettuato dal primario nel corso dell’intervento operatorio: il difetto di attenzione manifestato in maniera così macroscopica non gli consente in alcun modo di sottrarsi alle maglie della responsabilità penale.