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4° LINEA-GUIDA “Procedure per l'affidamento dei contratti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

15/11/2016

Delibera ANAC 26/10/2016, n. 1097

L'art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 regolamenta gli appalti cd. “sottosoglia”, quelli che nel vecchio D.Lgs. n. 163/2006 erano disciplinati dagli artt. 121-125.

Detto articolo prevede, come noto, tre diversi tipologie di affidamenti (comma 2°), ovvero:

a) affidamenti diretti per importi sotto ai 40.000 €,

b) affidamenti tramite procedure negoziate senza bando, per lavori dai 40.000 € ai 150.000 € e per beni e servizi dai 40.000 € ai 209.000 €,

c) affidamenti tramite procedure negoziate semplificate, per lavori dai 150.000 € a 1.000.000 €,

d) affidamenti tramite procedure ordinarie per lavori superiori a 1.000.000 € (e fino a 5.225.000 €).

Ognuna di dette procedure sconta interessanti novità rispetto al passato, a cui si aggiunge che, per detti appalti sottosoglia, il Legislatore ha espressamente stabilito che la verifica dei requisiti debba avvenire “esclusivamente tramite Banca dati nazionale degli operatori economici” (comma 5), che in caso di procedure negoziate - lett. b) e c) – la verifica dei requisiti debba avvenire solo in capo all'aggiudicatario (comma 6°), che è possibile procedere “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici” (ancora comma 6°) nonché, infine, che nelle procedure ordinarie - lett. d) - i termini possano essere ridotti della metà (comma 9°).

Al comma 7°, poi, era previsto che l'ANAC avrebbe adottato una Linea-guida “per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure”, LINEA-GUIDA che è stata adottata con delibera ANAC del 26/10/2016 e pubblicata solo l'11/11/2016.

Nelle oltre 10 pagine – molto discorsive - di detta 4° Linea-Guida molti sono i passaggi interessanti ma, nel breve spazio di questo scritto, ci si vuole soffermare sui due istituti che nel precedente Codice non erano previsti, ovvero le indagini di mercato e gli elenchi-fornitori.

L'indagine di mercato è volta a far conoscere alla P.A. che deve procedere all'acquisto l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, i soggetti interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate ecc.; il RUP deve esperire detta indagine senza tuttavia rilevare informazioni avute dai diversi operatori economici e conservando sempre la massima correttezza nei confronti di ogni interlocutore.

Per svolgere tale analisi il RUP può anche consultare i cataloghi elettronici del proprio MEPA (o quello di altre amministrazioni), ma in ogni caso deve pubblicare un “avviso” sul proprio profilo di committenza, stabilendo modalità e termine per detta consultazione,

Detta pubblicazione che non può essere inferiore a 15 gg., salvo particolari ragioni d'urgenza (ma mai meno di 5 gg.).

L'ANAC si spinge poi a “suggerire” che ogni amministrazione si doti di un proprio regolamento, atto a disciplinare il corretto modus operandi per procedere a dette consultazioni di mercato.

Queste ultime, come detto, servono per individuare gli operatori da invitare alle procedure - negoziate o semplificate di cui alle lett. b) e c) di cui sopra - ma la scelta di tali i operatori può avvenire anche attraverso la consultazione di “Elenchi”, che ogni singola P.A. può istituire e che devono essere sempre “aperti” a nuove iscrizioni.

L'operatore economico che è interessato risponde quindi al bando d'abilitazione che la P.A. pubblica sul proprio profilo di committenza, ove indica tutti i requisiti e le modalità per procedere a detta iscrizione.

Anche in tal caso l'ANAC suggerisce che ogni amministrazione si doti di un proprio regolamento, atto a disciplinare il corretto modus operandi per procedere all'istituzione di tali elenchi.

Di questo, ma anche di molto altro, si parlerà al convegno organizzato dalla società ROGA che si terrà a Milano il 17 novembre p.v., ove lo scrivente tratterà - tra gli altri argomenti - proprio degli acquisti sottosoglia.