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La proposta di Direttiva sulla tutela del diritto d'autore nel mercato digitale ha veramente lo scopo di “mettere un bavaglio ad internet”?

19/09/2018

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato d’autore nel mercato unico digitale

Il 12/9 il Parlamento europeo ha approvato con oltre 200 voti di scarto la propria proposta negoziale sulla riforma del diritto d’autore nel mercato digitale.

Il testo apporta importanti modifiche alla proposta licenziata in giugno dalla commissione affari giuridici e che era stata oggetto di un ampio dibattito nel corso dell’estate.

Come spesso accade per la normativa di matrice comunitaria la lettura dei considerando è fondamentale per comprendere l’intenzione del legislatore ed interpretare l’articolato correttamente.

I considerando 2 e 3 chiariscono infatti che le direttive finora adottate nel settore del diritto d’autore garantiscono un livello di protezione piuttosto elevato ai titolari dei diritti e tale protezione contribuisce all’obiettivo dell’Unione di promuovere la diversità culturale e stimolare il buon funzionamento del mercato interno. Ciononostante il rapido sviluppo tecnologico continua a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore si è senza dubbio rafforzato.

In questo nuovo contesto i titolari dei diritti incontrano difficoltà nel momento in cui cercano di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione on line delle loro opere, il che può mettere a rischio lo sviluppo della creatività europea a la creazione di nuovi contenuti originali da parte degli autori.

Parimenti attualmente gli editori di giornali riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni on line, ricavando una quota equa del valore che generano; il mancato sostegno all’attività giornalistica potrebbe comportare alla lunga un pregiudizio per l’accesso all’informazione da parte dei cittadini.

Nei suoi articoli più controversi la proposta riconosce

  • agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni giornalistiche (art. 11)
  • agli autori ed agli artisti di ottenere un’equa remunerazione e di ricevere informazioni tempestive sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni (art. 14)

Particolarmente interessante poi l’art. 13) che prevede l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricato dagli utenti di adottare misure volte a garantire la tutela degli accordi di tutela del diritto d’autore intercorsi con i titolari dei diritti.

Verrebbe dunque implementato un sistema di filtraggio ex ante idoneo ad impedire il verificarsi di violazioni, superando l’attuale controllo ex post su segnalazione degli interessati il cui diritto è stato violato.

Sarà invece libera dai vincoli del copyright la semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli; inoltre, al fine di incoraggiare le start-up, si escludono esplicitamente dalla legislazione le piccole e micro imprese del web, così come il caricamento di contenuti su enciclopedie online che non hanno fini commerciali o su piattaforme per la condivisione di software open source.

Particolare attenzione viene poi riservata all’utilizzo di contenuti coperti dal diritto d’autore nell’ambito della ricerca scientifica, dell’insegnamento e della tutela del patrimonio culturale, per cui sono previste amie eccezioni alla tutela del copyright.

Con il voto del 12/7 comunque non è stata varata una nuova Direttiva europea, ma piuttosto è stato dato il via libera al “negoziato” delle istituzioni comunitarie con gli Stati membri.

La strada è stata tracciata ma il percorso è ancora lungo.