Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

PRODOTTI E/O APPARECCHIATURE MEDICALI E TUTELA DEL SOFTWARE: come tutelare i propri guadagni nella distribuzione quando si fa realizzare il programma a qualcun altro

14/03/2017
Valeria Fabbri

Sono molti i prodotti dell’area medicale a funzionare tramite software interni. Quando è l’azienda a realizzare tutto il prodotto dall’A alla Z, nessun problema, ma quando invece, come spesso accade, le aziende commissionano la realizzazione di parti del prodotto - nello specifico, il software che ne assicura la destinazione d’uso – a soggetti terzi, scattano alcune domande, tra cui:

  1. di chi è il diritto d’autore sul software? (quindi, chi ci può guadagnare?)

  2. come  si può tutelare (per poterci guadagnare)?

Un caso particolare, non disciplinato dalla legge, è quello dell’incarico conferito al libero professionista, es. il classico programmatore, rispetto al quale può verificarsi quanto segue:

  • l’azienda fabbricante sviluppa l’idea del prodotto ed, in particolare, del software interno insieme alle relative caratteristiche e modalità di funzionamento;   

  • l’azienda conferisce l’incarico al programmatore – che, si ricordi, non ha avuto l’idea d’origine – il quale realizza in concreto il programma;

  • il programmatore, una volta “consegnato il lavoro”,  conserva il codice sorgente del software (la parte coperta dal diritto d’autore) e lo rivende a terzi guadagnandoci a scapito dell’azienda committente.

La giurisprudenza ha statuito che in casi del genere, in carenza di espressa previsione di legge, il diritto allo sfruttamento economico dovrebbe restare in capo all’azienda committente, mentre il concreto esecutore dovrebbe poter conservare solo il diritto morale ad essere chiamato padre dell’opera (vale a dire i contenuti morali del diritto d’autore).

Ciò in applicazione analogica della normativa sulle opere dell’ingegno realizzate dai dipendenti (art. 12 bis l.d.a., art. 64 Codice della Proprietà Industriale).

Al di là della soluzione giurisprudenziale[1], questo ci fa capire l’importanza, nell’ambito della distribuzione di un prodotto, anche della regolamentazione degli aspetti legati alla tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale che lo riguardano (es., nel caso del software, il diritto d’autore, oppure ancora la tutela dell’invenzione sotto il profilo brevettuale etc…).

In altre parole, è sempre bene che l’azienda che vuole tutelare i propri investimenti si curi di regolarne contrattualmente anche i profili “IP”.

**** [1] Sul punto Trib. Bologna 18.05.2016, Trib. Milano n.6964/2014