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LE PIATTAFORME WEB NON SONO RESPONSABILI DEI CONTENUTI PUBBLICATI. Una recente sentenza italiana analizza l’attuale normativa sul diritto d’autore, tutto pero potrebbe cambiare

11/07/2018

Tribunale di Torino 24/1/2018 n. 342/2018 - Proposta di direttiva per la riforma “Diritti d’autore nel mercato unico digitale”

Dal quadro normativo risultante dal D.Lgs. 70/2003 e dalla Direttiva 2000/31/CE, di cui il primo costituisce l’attuazione a livello nazionale, non sussiste in capo al titolare di una piattaforma di video sharing alcun obbligo preventivo di vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video nello spazio di memoria messo a disposizione.

Lo ha affermato chiaramente il Tribunale di Torino nella pronuncia di fine gennaio 2018.

Il caso nasceva dalla notifica di un atto di precetto con cui una società intimava ad una piattaforma web il pagamento di una penale per il mancato adempimento di un precedente provvedimento giudiziale, che imponeva la cancellazione o l’inibitoria della pubblicazione di materiali di cui l’intimante detiene i diritti di sfruttamento economico.

Il titolare della piattaforma web può ritenersi responsabile in relazione alla titolarità del diritto d’autore dei contenuti pubblicati solo se è stato informato della violazione dei diritti di proprietà intellettuale e ciononostante non abbia rimosso i file segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore.

L’attuale normativa di fatto non impone un servizio di vigilanza preventiva del fornitore di servizi Internet; ciò è dovuto al fatto che un sistema di controllo e prefiltraggio dei contenuti da parte dei servizi di hosting provider pregiudicherebbe la capillarità e la diffusività della comunicazione, che si basa di fatto sull’adozione di sistemi automatici di caricamento.

Il punto di equilibrio è stato trovato in un sistema di monitoraggio successivo ma che richiede l’attivazione del soggetto titolare del diritto d’autore; di fatto è su quest’ultimo che ricade l’onere di porre in essere un sistema di sorveglianza e vigilanza dei propri contenuti.

Il titolare della piattaforma non perde il suo carattere neutrale rispetto ai contenuti pubblicati neppure nel caso in cui attui operazioni come l’indicizzazione, la catalogazione dei contenuti o l’abbinamento di messaggi pubblicitari; si tratta infatti di manipolazioni che non sono volte ad alterare i contenuti ospitati ma solo a rendere più fruibile la piattaforma ospitante.

Il giudice torinese, così come prima di lui la Corte di Appello di Milano, ritengono che questa modalità di tutela, imposta dall’attuale assetto normativo, sia l’unica che consenta di mantenere e attuare il favore alla diffusione dei servizi della società dell’informazione che il legislatore europeo e nazionale intendono attuare e concretare.

Qualcosa però sta cambiando proprio a livello comunitario.

La proposta di Direttiva comunitaria per la riforma dei “Diritti d’autore nel mercato unico digitale” prevede all’art. 13 “Use of protect content by information society service providers storig and giving access to large amounts of works and other subject-matter” l’obbligo di monitorare i contenuti caricati dagli utenti sulle piattaforme, rimuovendo tutto ciò che viola palesemente il copyright.

Si passerebbe pertanto da un obbligo di vigilanza solo successiva ad un obbligo di vigilanza preventiva in capo alle piattaforme web, con un evidente stravolgimento dell’ottica legislativa che ne sta alla base.

L’articolo citato è ovviamente oggetto di accese discussioni e la direttiva è stata sottoposta al vaglio del Parlamento europeo, che, ad un primo esame, lo scorso giugno, si è nettamente spaccato in due tra favorevoli e contrari.

Il testo della proposta di direttiva sarà nuovamente esaminato a settembre e nel frattempo potranno essere presentati emendamenti.