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ONERI SICUREZZA E MEPA: e obbligatoria l'indicazione anche per le RDO (e quindi anche per gli appalti sottosoglia)

14/12/2016
Fabio Caruso

TAR Molise, I°, 9/12/2016 n. 513

Come noto la questione riguardante l'obbligo d'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è stata oggetto di una “querelle” interpretativa che ha portato - in poco più di un anno - all'adozione di ben 3 successive pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

E' bene innanzitutto chiarire come il Legislatore distingua tra due diverse tipologie di costi per la sicurezza, ovvero i costi cd. “da interferenza”, che sono tipici e caratteristici di ogni singolo appalto e che devono (di conseguenza) essere determinati “a monte” dalle stazioni appaltanti, nonché i costi cd. “interni” o “aziendali”, che sono invece propri di ogni singola impresa e vengono calcolati in relazione alla realizzazione di quello specifico appalto.

Proprio per scongiurare i numerosi dubbi interpretativi creatisi in materia, nonché i timori di contrasto con il diritto comunitario, il nuovo Codice appalti (D.Lgs.n. 50/2016) è intervenuto con la stesura degli artt. 95 e 97, che supera definitivamente le varie problematiche finora emerse.

La sentenza in esame aveva in oggetto - nello specifico - una gara d'aggiudicarsi mediante procedura negoziata sul MEPA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del nuovo art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione, disposta per non aver indicato gli oneri di sicurezza aziendali nel facsimile rilasciato dal sistema relativamente all'offerta economica; tale obbligo dichiarativo, tuttavia, non risultava espressamente richiesto né dalla lex specialis, né dal modello allegato per la predisposizione dell'offerta economica (che peraltro faceva riferimento alla norma del vecchio Codice); ulteriore argomento poi a sostegno del ricorso era costituito dal fatto che, trattandosi di un affidamento sottosoglia - e per di più sul MEPA - non si sarebbero dovute applicare tutte le disposizioni del Codice (compreso, quindi, l'art. 95, comma 10) ma solamente i principi generali della materia.

Il TAR Molise ha ritenuto al contrario che sia il Bando che la Lettera d'invito espressamente indichino l'art. 95, comma 10 D.Lgs.n. 50/2016, che sancisce l'obbligo d'indicazione, da parte dell'operatore economico, dei propri costi aziendali a pena d'esclusione.

E mentre nella pregressa disciplina (art. 87, comma 4 D.Lgs 163/2006) detta obbligatorietà era soggetta (come visto) solo all'espressa previsione della lex specialis, nel nuovo Codice al contrario risulta sempre espressamente richiesta l'indicazione degli oneri di sicurezza “interni”, non potendosi quindi addurre scusanti dovute all'eventuale incompletezza del modulo di gara.

Ciò, peraltro, vale a prescindere dal valore dell'appalto (quindi anche per i sottosoglia) nonchè dalla tipologia procedimentale (quindi anche per gli RDO e, più in generale, per gli acquisti sul MEPA), con la conseguente estensione obbligatoria e definitiva dell'obbligo di indicazione dei costi di sicurezza per ogni tipologia di gara, senza più eccezione alcuna.